Con Messaggio 4 gennaio 2024, n. 32, l’INPS fornisce indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali lo stesso Istituto è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Il Messaggio INPS n. 32 del 2024
Rese note dall'INPS, con il Messaggio in esame, le modalità di trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d’imposta 2023, ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2024.
Nel dettaglio, l’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), stabilisce il c.d. principio di onnicomprensività, che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve alcune eccezioni.
Sono quindi ricompresi, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Per il solo anno d’imposta 2023, l’art. 40 del D.L. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023, contenente Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, c.d. Decreto Lavoro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR (secondo cui “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”), ha innalzato a 3.000 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR (le detrazioni spettano a condizione che le persone interessate possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo é elevato a 4.000 euro).
Qualora dette somme o valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’IINPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973) utilizzando il principio di cassa allargato (ex art. 51, comma 1, seconda parte, TUIR), per cui, se erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riferimento, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente.
Con riguardo alle tempistiche per la trasmissione dei dati, al fine di consentire all’Istituto previdenziale di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare entro il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio, esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno ma saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Da ultimo l’INPS chiarisce che per l’invio dei dati, deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica” scegliendo fra le seguenti opzioni: - acquisizione di una singola comunicazione; - gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; - invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; - ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; - visualizzazione del manuale di istruzioni.