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Manovra 2024 – Taglio cuneo fiscale

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Manovra 2024 – Taglio cuneo fiscale

giovedì, 04 gennaio 2024

Sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303/2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024, che prevede novità, tra le altre, relative al cuneo contributivo, agli incentivi per le lavoratrici madri e agli ammortizzatori sociali.

Le principali disposizioni che interessano il mondo del lavoro contenute nella legge di Bilancio, che  si sviluppa in 21 articoli, sono le seguenti:

  • Art. 1, comma 15 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;
  • Art. 1, commi 16 e 17 - Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori;
  • Art. 1, comma 18 - Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa.

La legge di Bilancio 2024 

L’articolato normativo di cui al comma 15 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2024, concernente l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti,  qui di interesse, proroga per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (fino a 35.000 euro annui) e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (fino a 25.000 euro annui.

La riduzione del cuneo fiscale nel Decreto Lavoro

Si premette che il c.d. Decreto Lavoro (art. 39 del D.L. n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023) ha aumentato l’esonero del 4% sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il cuneo fiscale corrisponde alla differenza tra il costo del lavoro e la retribuzione netta e comprende le imposte su redditi e contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore.

In particolare l’esonero è passato:

  • dal 2% al 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro,
  • dal 3% al 7% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

La decontribuzione è temporanea e vale solo per l’anno 2023. 

Come espressamente indicato dall’art. 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l’esonero in esame è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l’esonero di cui all’art. 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022.

Circa le modalità di applicazione, non è necessaria alcuna domanda. 

L’esonero contributivo non sarà erogato sulla tredicesima mensilità (cfr. Messaggio INPS 24 maggio 2023, n. 1932).

Nel caso di lavoratori cessati/sospesi nei mesi da gennaio 2023 a giugno 2023 ai quali vengano erogati emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro da luglio 2023 a dicembre 2023, ricorrendo le condizioni per usufruire dell’esonero, la misura del beneficio riconosciuta sarà quella prevista il mese di cessazione/sospensione. 

Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il taglio del cuneo fiscale nel 2024 

Per quanto precede, le norme della legge n. 213/2023, riconoscono in via eccezionale, anche  per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ed in continuità con quanto disposto dall’art. 39 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).

Si sottolinea altresì che rispetto alla misura agevolata prevista per il 2022 dalla legge di Bilancio, per il 2024 ai fini del calcolo, i massimali mensili di riferimento - 2.692 e 1.923 euro - dovranno essere considerati al netto del rateo di tredicesima ovvero che l'importo della tredicesima non rileverà per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell'esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva.

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