La legge di bilancio 30 dicembre 2024 n. 213, impone ai commi da 101 a 111 un nuovo obbligo assicurativo per le imprese, si tratta dell’obbligo di sottoscrivere un contratto assicurativo contro i danni da calamità naturali.
La polizza va sottoscritta entro il 30 dicembre 2024 e sono previste sanzioni per chi non si adegua.
Destinatarie della nuova imposizione sono tutte le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese straniere con stabile organizzazione sul nostro territorio, tenute all’iscrizione nel relativo Registro.
Oggetto della copertura della polizza sono i danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali provocati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi,
sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Lo “scoperto” consiste in una clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, resta a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Con il termine “franchigia” si fa invece riferimento a una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro.
Il “premio” (o i premi, quando si tratta di più pagamenti periodici) diversamente costituisce il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e viene calcolato dall’impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere ovvero sulla base della probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.
Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, la legge di bilancio demanda all’IVASS il compito di provvedere ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Le imprese di assicurazione potranno offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese (comma 103). In tale ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.
I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024).
Il comma 111 esclude dall’obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Il nuovo obbligo assicurativo è altresì escluso per le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Si demanda ad un successivo decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy il compito di fissare ulteriori modalità attuative e operative degli schemi assicurativi e definire in dettaglio le calamità oggetto di copertura assicurativa, nonché determinare e adeguare periodicamente i premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto agli atti di regolazione in vigore e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio.