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Utilizzo a fini commerciali di unità da diporto mediante contratti di locazione e noleggio

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Utilizzo a fini commerciali di unità da diporto mediante contratti di locazione e noleggio

venerdì, 22 dicembre 2023

Con la Circolare 21 dicembre 2023, n. 33/E, l’Agenzia Entrate fornisce precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolte in particolare alle imprese del settore della nautica da diporto che si occupano della concessione delle barche tramite contratti di noleggio e di locazione.

Premessa 

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E/2023, si esprime in ordine alle imprese che esercitano, nell'ambito del comparto della nautica da diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto mediante contratti di noleggio e di locazione.

Così il documento in esame analizza:

la distinzione tra contratto di noleggio e altre figure contrattuali;

i contratti di locazione e di noleggio delle unità di diporto;

la portata della norma agevolativa per le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto.

La Circolare n. 33/E/2023

Nello specifico, si tratta del bonus a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2023, come aggiornato con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». 

Ciò in considerazione che le attività qui in esame devono essere svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice della navigazione che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (ai sensi degli artt. 265 e ss. del Codice della navigazione e dell’art. 24-bis del Codice).

I chiarimenti contenuti nella Circolare in esame si sono resi necessari in quanto le attività svolte dalle imprese devono essere in linea con le previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto di cui al D. Lgs. n. 171/2005. In pratica, occorre verificare la corretta qualificazione del rapporto fra l’impresa proprietaria del bene e il suo utilizzatore, in modo da escludere dal perimetro dell’agevolazione gli investimenti relativi ad attività nell’ambito delle quali sia ceduto il godimento del bene oggetto dell’investimento e, quindi, non sia soddisfatto il necessario vincolo di destinazione (art. 1, comma 105, della legge n. 208/2015).

Il documento di prassi in esame precisa che se il proprietario dell’imbarcazione assume il ruolo di armatore, anche in base alla presunzione dell’art. 24-bis, comma 8 del Codice, (in mancanza della dichiarazione di armatore si presume tale il proprietario o, in caso di unità da diporto concesse in leasing, si presume come armatore l’utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria) l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva e la sua destinazione a un’altra «struttura produttiva», circostanza che comporterebbe una rideterminazione del bonus mezzogiorno (art. 1, comma 105, della legge n. 208/2015).

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