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Metalmeccanici (Cisal-Anpit) le novità contrattuali di dicembre

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Metalmeccanici (Cisal-Anpit) le novità contrattuali di dicembre

mercoledì, 20 dicembre 2023

Al lavoratore del Settore Metalmeccanici (Cisal-Anpit), a dicembre 2023, sono previste importanti novità.  

Le novità

Il CCNL 30 novembre 2022, con vigenza contrattuale 1-12-2022/ 30-11-2025, si applica ai dipendenti del settore Metalmeccanico, Installazione d'impianti, Odontotecnico (Cisal-Anpit).

Il ccnl in esame prevede le seguente novità per dicembre 2023:

Minimi retributivi

A partire dall’1.12.2022, le Parti concordano un aumento retributivo della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di euro 201,04 lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tab. 2).

Tab. 2) - Incrementi retributivi della P.B.N.C.M. previsti dal presente rinnovo contrattuale

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 6

Liv.

Incrementi P.B.N.C.M. da Dicembre

Totale Incrementi retributivi

2022

2023

2024

Dirigente

240,98

154,91

154,91

550,80

Quadro

150,61

96,82

96,82

344,25

A1

136,75

87,91

87,91

312,58

A2

121,69

78,23

78,23

278,15

B1

109,64

70,49

70,49

250,61

B2

96,39

61,97

61,97

220,32

C1

87,96

56,54

56,54

201,04

C2

83,14

53,44

53,44

190,03

D1

72,29

46,47

46,47

165,24

D2

66,27

42,60

42,60

151,47

Op. di Vendita di 1ª Cat.

98,68

63,44

63,44

225,55

Op. di Vendita di 2ª Cat.

86,75

55,77

55,77

198,29

Op. di Vendita di 3ª Cat.

79,16

50,89

50,89

180,94

Op. di Vendita di 4ª Cat.

74,82

48,10

48,10

171,02

 

Retribuzione lavoratore intermittente

Al Lavoratore Intermittente, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione indicata nella riga h) delle seguenti Tabelle 1), 2) e 3) in funzione degli aumenti contrattuali, che comprende:

- quota oraria della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale, nel valore convenzionalmente stabilito;

- quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie e permessi;

- quota oraria dell’indennità di Mancata Contrattazione, in assenza di diverso Accordo di Secondo Livello;

- quota oraria dell’Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della “Gestione Speciale” dell’Enbims.

Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall'1.12.2023

Descrizione

Liv.

D2

D1

C2

C1

a) Quota oraria P.B.N.C.M. (1.12.2023)

6,0339

6,5825

7,5698

8,0087

b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale
(valore convenzionale)

0,7873

0,8566

0,9888

1,0455

c) Quota oraria Indennità di Mancata Contrattazione

0,4624

0,5029

0,5780

0,6127

d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità

0,5684

0,6199

0,7132

0,7545

e) Quota oraria Rateo di ferie

0,5684

0,6199

0,7132

0,7545

f) Quota oraria Rateo di permessi

0,1577

0,1720

0,1979

0,2093

g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbims
(vedi successivo punto 3)

0,2023

0,2023

0,2023

0,2023

h) Retribuzione onnicomprensiva oraria

8,7805

9,5561

10,9633

11,5875

Welfare contrattuale

Le Parti, riconoscendo l'importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:

1) Valori di Welfare Contrattuale 2022 ed anni seguenti:

il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31.12 di ogni anno, il Welfare Contrattuale pari ai valori sotto indicati:

Liv.

2022

Dal 2023

Dirigente

2.400/anno

2.400/anno
(in quote mensili maturate di euro 200)

Quadro

1.200/anno

1.200,00/anno
(in quote mensili maturate di euro 100)

A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita

600/anno

600,00/anno
(in quote mensili maturate di euro 50)

Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. Le Parti stabiliscono l’erogazione annuale del Welfare Contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del Lavoratore, dall’anno 2023, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di C.C.N.L., il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al Lavoratore secondo i criteri di Allineamento.

I valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.

I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell’Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo aziendale. Di conseguenza, in caso di futuro diverso trattamento previdenziale o fiscale, l’Azienda s’impegna a garantire ai Lavoratori solo l’invarianza di costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel cedolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi, attualmente, senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.

I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del Lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se essi non fossero fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli, compresi quelli riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c.. Cfr. Art. 51, comma 2 e 12 T.U.I.R.), per una o più destinazioni del successivo punto f), fermo restando che l’utilizzo contrattuale sarà scelto dal Lavoratore tra una delle esemplificazioni ivi previste. I valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del Lavoratore.

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