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Regime forfetario: conferme e novità 2024

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Regime forfetario: conferme e novità 2024

giovedì, 07 dicembre 2023

L'Agenzia delle Entrate è tornata a trattare il regime forfetario tramite la pubblicazione della Circolare 32/E/2023.

Tanti gli argomenti trattati dalla Circolare ma in primis è importante ricordare la principale novità del 2024: a decorrere dal 1° gennaio tutti i soggetti che adottano il regime forfetario saranno obbligati ad emettere fattura elettronica.

Quali gli argomenti trattati all'interno della Circolare?

  • Remind di tutte le caratteristiche del regime forfetario;
  • Superamento del limite di 85.000 euro nell'anno o di 100.000 euro nel corso dell'anno;
  • Risposte a vari quesiti su passaggio a regime ordinario, acquisti in reverse charge o decadenza di precedenti opzioni.

Riportando quanto annotato nella Circolare è utile ricordare, quindi le principali caratteristiche del regime forfetario:

"Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:

a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro dalla disposizione in commento;

b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova. La permanenza nel regime, inoltre, non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.

Per i soggetti che, iniziando una nuova attività, sappiano già di percepire nell’anno somme superiori alla soglia di cui alla precedente lettera a), tuttavia, l’accesso al regime forfetario è precluso , non potendo questi effettuare la comunicazione di cui al comma 56 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015.

L’accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in via individuale;
  • esercitano in prevalenza la loro attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi o erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente.

Il sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d’anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo."

La Legge di Bilancio per il 2023 ha inoltre modificato alcune regole di accesso/permanenza nel regime agevolato; nello specifico:

  • Comma 54: "All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario  per  le  persone  fisiche  esercenti  attivita' d'impresa,  arti  o   professioni,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni: a) al comma54, lettera a), le  parole: « euro  65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »; b) al comma 71 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:"Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori  a  100.000  euro. In tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite". 
  • Comma 55: Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa,  arti  o  professioni,  diversi  da  quelli  che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da  54  a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito  stabilite  dall'articolo  11 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento  su  una  base imponibile,  comunque  non  superiore  a  40.000  euro,   pari   alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo  determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo  d'importo  piu' elevato dichiarato negli anni dal  2020  al  2022,  decurtata  di  un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.";
  • Comma 56: "Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni, detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque conto  anche  della  quota  di   reddito   assoggettata   all'imposta sostitutiva di cui al comma 55";
  • Comma 57: Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini  dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  relative  addizionali  per  il periodo  d'imposta  2024  si  assume,  quale  imposta   del   periodo precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le disposizioni dei commi 55 e 56.

Per quanto riguarda il regime forfetario viene innalzata la soglia di adesione naturale allo stesso che passa da 65.000 a euro 85.000 euro. La novità, rispetto alla precedente norma è che in caso di superamento della soglia di ricavi/compensi di euro 100.000 euro la fuoriuscita è immediata (non l'anno dopo).

Come per l'anno scorso, quindi, al 1° gennaio 2024 possono applicare il regime forfetario le persone fisiche che nel 2023 hanno conseguito ricavi/compensi compresi tra 0 a 85.000 euro (vedi Circolare 9/E/2019).

Nel corso del 2024 si dovrà far attenzione a queste fattispecie:

  • ricavi/compensi entro i 85.000 euro: il contribuente rimane nel regime forfetario;
  • ricavi/compensi superiori a 85.000 ma entro i 100.000 euro: il contribuente rimane nel forfetario fino alla fine del 2023 ma a partire dal 1° gennaio 2024 esce dal regime agevolato;
  • ricavi/compensi in corso d'anno superiori a 100.000 euro:in tale ultimo caso il regime cessa di esistere immediatamente ed  e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite .

La Circolare 32/E/2023 ha infine risposto ad una serie di quesiti posti dai contribuenti; tra le varie risposte viene indicato che, in caso di fuoriuscita dal regime forfetario nella LIPE relativa al trimestre di uscita non dovrà essere inserita l'Iva a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario.

L'amministazione finanziaria, infine, conclude, segnalando che " in considerazione della circostanza che la disciplina in commento produce effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell’anno 2023, gli uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi".

 

 

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