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Clienti delle unità da diporto dell’albergo nautico diffuso e iva applicabile

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Clienti delle unità da diporto dell’albergo nautico diffuso e iva applicabile

martedì, 28 novembre 2023

Con la Risposta a interpello 23 novembre 2023, n. 466, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese ai clienti alloggianti nelle unità da riporto che compongono l’albergo nautico diffuso.

 

La fattispecie

Nel caso in esame, la società istante riferisce di esercitare statutariamente attività di 'acquisto, vendita, noleggio, locazione, ricovero, assistenza tecnica, manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestone di imbarcazioni, natanti di sua proprietà e/o di terzi'.

La società rappresenta l’intenzione di costituire un ''albergo nautico diffuso'', una tipologia di struttura ricettiva introdotta di recente dalla legge regionale.

La società chiarisce che la struttura ricettiva dell'albergo nautico diffuso si comporrà di:

a) un'unità centralizzata dove la società offrirà i servizi di base previsti dalla normativa regionale;

b) un numero non inferiore a sette unità da diporto, per non meno di 50 posti letto ''in cabina'', specificamente e direttamente destinate a costituire i locali di alloggio dell'albergo nautico diffuso.

Le unità da diporto, che costituiscono l'albergo nautico diffuso, saranno concesse dalla società in uso ai clienti, esclusivamente con contratto di locazione (artt. da 42 a 46 Codice Nautica da diporto).

Ciò posto, l’istante chiede quale sia l'aliquota IVA da applicare alle prestazioni che rende ai clienti alloggiati nella struttura descritta.

Soluzione delle Entrate

Con la Risposta all’interpello in esame, l’'Agenzia delle Entrate chiarisce che alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nell'albergo nautico diffuso si applica l'aliquota IVA del 10%.

A tal fine, nella Risposta si precisa che l'albergo nautico diffuso rientra tra le strutture ricettive, pertanto alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati si applica l'aliquota IVA del 10% di cui al n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Beneficiano dell'aliquota IVA ridotta solo le prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva, con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità, tra cui si ricomprende non soltanto la prestazione di alloggio, ma anche le operazioni a essa strettamente accessorie, quali quelli di pulizia, di assistenza all'ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l'addebito dei consumi.

Invece, le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle unità da diporto dell’albergo nautico diffuso, consistenti nell'utilizzo delle stesse imbarcazioni per brevi navigazioni da diporto e/o piccole escursioni limitrofe, senza l'ausilio di equipaggio da parte dall'armatore/gestore della struttura” scontano l’IVA ordinaria del 22%.

Al riguardo, l’Agenzia sottolinea che ove l'obbligo assunto dalle parti riguardi l'esecuzione di un unico servizio articolato, comprensivo dell'offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il soggiorno e l'alloggio appaiano meramente strumentali, non può essere ravvisata l'esistenza di una prestazione di alloggio vera e propria: in tal caso il prestatore si impegna a eseguire un'obbligazione di natura complessa, a fronte di un corrispettivo globale e unitario, come tale soggetta all'aliquota ordinaria IVA del 22% (v. Risposta a interpello n. 225/2019 e Risoluzione n. 8/2021).

Si ricorda che per albergo nautico diffuso si intende la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso.

La deliberazione del 2022 della Giunta regionale della Regione in questione precisa altresì che si tratta di una novità assoluta in campo nazionale in quanto l'albergo nautico diffuso permette al turista di coniugare il soggiorno in unità da diporto, ipotesi già contemplata dalle strutture ricettive extralberghiere Boat & Breakfast e dal Marina Residence, con l'ulteriore possibilità di utilizzare lo stesso mezzo per brevi navigazioni da diporto, e ciò costituisce un elemento di novità rispetto alle precedenti tipologie di strutture ricettive.

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