Dal 1° novembre 2023, ai lavoratori del Settore Alimentari/Panificatori (Piccola Industria), viene erogato l’elemento di garanzia retributivo.
L’accordo di rinnovo 12 luglio 2021, con vigenza contrattuale 1-08-2020/31-10-2024, si applica alle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale quali: l'industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali.
L’accordo in esame prevede:
aggiornamento valori elemento di garanzia retributiva per Panifici Piccola Industria: il premio per obiettivi sarà direttamente e sistematicamente correlato ad incrementi di produttività, di redditività, di qualità e di altri elementi rilevanti al fine del miglioramento della competitività dell'impresa, mediante la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le parti, e pertanto ha la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori. Le imprese che non riescano ad individuare parametri da migliorare e/o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi di cui sopra, erogheranno il premio di cui all'allegata tabella, i cui importi:
- assorbono, fino a concorrenza, eventuali erogazioni e/o premi che, per prassi aziendale, svolgono una funzione analoga, corrisposti anche con criteri plurimensili;
- sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il t.f.r., in quanto le parti ne hanno già tenuto conto nella quantificazione degli stessi.
Livello |
Importi dal 1.11.2023 |
1° |
25,27 |
2° |
23,26 |
3° A |
21,46 |
3° B |
19,84 |
4° |
16,81 |
5° |
14,93 |
6° |
12,64 |
aggiornamento valori elemento di garanzia retributiva per Alimentari Piccola Industria: il premio per obiettivi sarà direttamente e sistematicamente correlato ad incrementi di produttività, di redditività, di qualità e di altri elementi rilevanti al fine del miglioramento della competitività dell'impresa, mediante la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le parti, e pertanto ha la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori. La maturazione del premio avverrà a consuntivo annuo, con modalità e parametri da definirsi tra le parti aziendali, che tengano anche conto della qualità e della partecipazione dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi previsti e che prevedano l'armonizzazione, senza oneri aggiuntivi, delle erogazioni economiche esistenti, comunque denominate, anche parzialmente variabili nonchè l'incidenza o meno sugli istituti contrattuali e di legge. Le imprese che non riescano ad individuare parametri da migliorare e/o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi di cui sopra erogheranno il premio di cui all'allegata tabella, i cui importi:
- sono assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra;
- sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R., in quanto le Parti ne hanno già tenuto conto nella quantificazione degli stessi.
Livelli |
Importi dal |
Quadri |
41,97 |
1° |
41,97 |
2° |
36,49 |
3° |
30,10 |
4° |
26,46 |
5° |
23,73 |
6° |
21,90 |
7° |
20,07 |
8° |
18,25 |