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Detassazione COVID-19 per il Sud: quando non è applicabile?

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Detassazione COVID-19 per il Sud: quando non è applicabile?

giovedì, 16 novembre 2023

Due risposte pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, la n° 458 e la n° 459,  affrontano lo stesso argomento, ossia l'applicazione di quanto previsto dall'art. 10 bis del Dl 137/2020 (Detassazione COVID-19) e dall'art. 27 del Dl 104/2020 (Decontribuzione Sud).

In particolare, l'articolo  27  del  decreto ­legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020, n. 126,  aveva stabilito che «al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID­19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente [...]  un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) [...]» per un periodo che partiva dal 1° ottobre 2020 e terminava il 30 giugno 2021.

Per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2029, la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che "l'agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato".

La Commissione Europea ad oggi ha concesso l'adozione del suddetto esonero contributivo fino al 31 dicembre 2023.

Fatto salvo quanto sopra indicato, successivamente al Decreto Agosto (104/2020) è intervenuto il Decreto Ristori (137/2020) che ha disposto che "i contributi  e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica  da  COVID­19  e  diversi  da  quelli  esistenti  prima  della  medesima  emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) [...]".

Qual'è la ratio della norma prevista dal Dl Ristori? 

La ratio sottesa alla norma era quella di non vanificare gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei diversi contributi concessi durante il periodo di emergenza COVID 19 finalizzati, com’è noto, a limitare le gravi conseguenza economico/finanziarie della crisi pandemica vengano, anche solo in parte, depotenziati dall’incidenza della tassazione dei contributi stessi.

Quando applicare la Decontribuzione Sud del Decreto Ristori?

In primis si guarda al periodo in quanto deve corrispondere al periodo di emergenza COVID19 ( il periodo luglio 2022-dicembre 2022 è escluso dal perimetro di applicazione del Dl Ristori ma viene invece riconmpreso nel periodo legato all'emergenza relativa alla crisi ucraina) e poi va rilevato che "l'esonero  contributivo  in  esame  si  traduce,  di  fatto,  in  una  generale  ma  temporanea  e  parziale  riduzione  dell'aliquota  contributiva  datoriale, con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Ciò implica che, in tal caso, non  trova applicazione la  detassazione  di cui all'articolo  10­bis citato  poiché altrimenti  si  assisterebbe ad un'amplificazione del beneficio concesso con l'esonero contributivo qui  in esame, con l'effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti  di Stato contenuta nel Temporary Framework COVID­19".

 

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