Due risposte pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, la n° 458 e la n° 459, affrontano lo stesso argomento, ossia l'applicazione di quanto previsto dall'art. 10 bis del Dl 137/2020 (Detassazione COVID-19) e dall'art. 27 del Dl 104/2020 (Decontribuzione Sud).
In particolare, l'articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aveva stabilito che «al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente [...] un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) [...]» per un periodo che partiva dal 1° ottobre 2020 e terminava il 30 giugno 2021.
Per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2029, la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che "l'agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato".
La Commissione Europea ad oggi ha concesso l'adozione del suddetto esonero contributivo fino al 31 dicembre 2023.
Fatto salvo quanto sopra indicato, successivamente al Decreto Agosto (104/2020) è intervenuto il Decreto Ristori (137/2020) che ha disposto che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) [...]".
Qual'è la ratio della norma prevista dal Dl Ristori?
La ratio sottesa alla norma era quella di non vanificare gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei diversi contributi concessi durante il periodo di emergenza COVID 19 finalizzati, com’è noto, a limitare le gravi conseguenza economico/finanziarie della crisi pandemica vengano, anche solo in parte, depotenziati dall’incidenza della tassazione dei contributi stessi.
Quando applicare la Decontribuzione Sud del Decreto Ristori?
In primis si guarda al periodo in quanto deve corrispondere al periodo di emergenza COVID19 ( il periodo luglio 2022-dicembre 2022 è escluso dal perimetro di applicazione del Dl Ristori ma viene invece riconmpreso nel periodo legato all'emergenza relativa alla crisi ucraina) e poi va rilevato che "l'esonero contributivo in esame si traduce, di fatto, in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell'aliquota contributiva datoriale, con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Ciò implica che, in tal caso, non trova applicazione la detassazione di cui all'articolo 10bis citato poiché altrimenti si assisterebbe ad un'amplificazione del beneficio concesso con l'esonero contributivo qui in esame, con l'effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel Temporary Framework COVID19".