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Festività: nuovi orientazioni sul trattamento economico

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Festività: nuovi orientazioni sul trattamento economico

venerdì, 03 novembre 2023

Il 4 novembre viene definita festività soppressa, ovvero una delle giornate che in passato venivano ritenute festive perché riconducibili a ricorrenze religiose o nazionali, ma che successivamente sono state abolite.

Oltre il 4 novembre, sono previste anche:

  • domenica 19 marzo 2023 (San Giuseppe)
  • giovedì 18 maggio 2023 (Ascensione)
  • giovedì 8 giugno 2023 (Corpus Domini)
  • giovedì 29 giugno 2023 (Santi Pietro e Paolo)

per quanto attiene queste quattro giornate, diversi contratti hanno riconosciuto delle ore di permesso individuale di 8 ore in sostituzione di ciascuna giornata. 

Nella giornata del 4 novembre, invece, il trattamento economico è analogo a quello previsto in caso di festività coincidente con la domenica, poiché il lavoratore sarà tenuto a svolgere la prestazione lavorativa in quella giornata e la festività risulterà spostata alla domenica successiva.

Cosa accade dunque alla retribuzione?

Bisogna distinguere le situazioni in base alle modalità in cui il lavoratore viene retribuito. 

a. Lavoratori con retribuzione oraria

In tal caso il lavoratore percependo una retribuzione in base alle ore di lavoro effettivamente svolte, bisognerà distinguere a seconda che abbia svolto o meno la prestazione lavorativa in quella giornata. 

Nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Nel caso in cui, invece, la prestazione non venisse svolta allora sarà corrisposta la normale retribuzione di fatto giornaliera ragguagliata a quella corrispondente a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale ovvero di legge.

b. Lavoratori retribuiti in misura fissa 

In questo caso bisogna distinguere tre ipotesi differenti: 

  1. Festività cadente durante un giorno feriale c.d. festività goduta per cui non vi è prestazione di lavoro: il lavoratore ha diritto esclusivamente alla normale retribuzione;
  2. Festività cadente in un giorno feriale lavorata: il lavoratore ha diritto alla maggiorazione sulla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate;
  3. Festività che ricorre di domenica. Se il lavoratore non presta il lavoro si parla di festività non goduta per cui gli spetterà una quota giornaliera della retribuzione di fatto; se, invece, presta attività lavorativa si applica quanto disposto sopra.

Per quanto concerne la festività cadente nel giorno di sabato o l’equivalente giornata di riposo, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene si debba escludere qualsiasi compenso aggiuntivo, in quanto il trattamento economico è compreso nella retribuzione mensile. 

c. Lavoratori retribuiti in misura fissa e variabile

In caso di festività non lavorate è riconosciuto in capo al datore di lavoro l’obbligo di integrare la retribuzione mediante il solo pagamento di quella parte di retribuzione mobile della retribuzione giornaliera che il lavoratore non percepirebbe a causa della mancata prestazione.

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