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Legge Sabatini: nuovo rifinanziamento

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Agevolazioni fiscali
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Legge Sabatini: nuovo rifinanziamento

venerdì, 27 ottobre 2023

È stato approvato lo scorso 16 ottobre, in Consiglio dei Ministri, un decreto con misure urgenti per economia e fisco con il quale, all’art. 13, vengono destinati 50 milioni di euro alla Nuova Sabatini, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Con tale misura, come affermato anche dal Ministro Urso, le imprese che lo vogliono potranno accedere in un’unica rata anticipata alle risorse che si aspettano dalla Nuova Sabatini dando così continuità alle prenotazioni nel 2023. 

Con il nuovo rifinanziamento vengono così incrementate le risorse già destinate dalla legge di bilancio del 2023, con la quale sono state stanziate risorse fino al 2026 per un totale di 150 milioni, ma già si ipotizza un ulteriore rifinanziamento con la legge di bilancio 2024.

Ricordiamo che alla misura possono accedere le imprese che:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

La Legge Sabatini, istituita con l’articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, finanzia beni che devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. 

Sono quindi escluse le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Con la legge di bilancio 2020 è stata attribuita una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.

È la cosiddetta “Sabatini Green”, che prevede, appunto, «investimenti green» correlati all’acquisto o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento.

Ai fini del riconoscimento del contributo per “investimenti green”, il legale rappresentante/procuratore della PMI beneficiaria deve attestare nel modulo RU alternativamente:

  • il possesso alla data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo di un’idonea certificazione ambientale di processo, tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022;
  • la sussistenza, per ciascuno dei beni rientranti nella linea di intervento “investimenti green”, delle certificazioni ambientali di prodotto oppure delle idonee autodichiarazioni ambientali, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C alla medesima circolare, nonché il possesso delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori secondo lo schema di cui all’allegato n.4, da trasmettere a corredo del modulo RU, attestanti, oltre al requisito di nuovo di fabbrica, la sussistenza delle sopra citate certificazioni e/o autodichiarazioni.

In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.

Giova ricordare, inoltre, che per le concessioni successive al 30 giugno 2023 le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:

  • regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore "altro", con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
  • regolamento (UE) n. 2022/2472 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 65%;
  • regolamento (UE) n. 2022/2473 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

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