 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Fatturazione elettronica forfettari. I dati della dichiarazione dei redditi per le deleghe agli intermediari

News

Fatturazione elettronica e conservazione digitale
torna alle news

Fatturazione elettronica forfettari. I dati della dichiarazione dei redditi per le deleghe agli intermediari

giovedì, 19 ottobre 2023

Il prossimo primo gennaio 2024, anche i forfettari con ricavi o redditi inferiori a 25000 euro passeranno doverosamente alla fatturazione elettronica.

Verrà, dunque, meno l’esonero previsto dall’articolo 1 comma 3 del Decreto legislativo n. 127/2015 in favore dei contribuenti in regime di vantaggio e dei forfettari con ricavi o redditi inferiori a 25000 euro e quello in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in caso di proventi da attività commerciali non superiore a 65.000 euro.


In vista di tale passaggio alla e-fattura per tutte le partite IVA, nessuno escluso, con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche relative all’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, per conto dei deleganti.


Il nuovo provvedimento delle Entrate giunge, quindi, a modificare il suo precedente del 5 novembre 2018, a motivo del Decreto Legge n. 36/2022 con cui la fatturazione elettronica era stata resa obbligatoria per tutte le partite iva. In virtù di tale estensione, si prevede che senza dichiarazione IVA, gli elementi di riscontro per le verifiche sull’attivazione delle deleghe agli intermediari verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi.


Nel provvedimento delle Entrate del 17 ottobre 2023 si stabilisce che la comunicazione telematica da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate per consentire all’intermediario di utilizzare i servizi di fatturazione elettronica per conto del contribuente titolare di partita IVA ed ottenere così l’attivazione della delega, potrà essere effettuata indicando i dati di riscontro contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno solare precedente all’attivazione/revoca della delega stessa.

Una novità in particolare rivolta ai forfettari non tenuti alla trasmissione della dichiarazione IVA, i quali per attivare le deleghe agli intermediari potranno utilizzare i seguenti dati desumibili dalla dichiarazione dei redditi:

  • il reddito lordo complessivo e al reddito assoggettato all’imposta sostitutiva contenute nel quadro LM della dichiarazione dei redditi;
  • l’importo corrispondente al reddito complessivo.

In tal modo, la delega per la fattura elettronica dei titolari di partita IVA in regime forfettario sarà attiva in real time, subito dopo il riscontro dei dati.


I contribuenti forfettari che non hanno presentato una dichiarazione dei redditi nell’anno solare antecedente a quello di conferimento o revoca della delega, né una dichiarazione IVA, potranno invece trasmettere i dati per l’attivazione delle deleghe presentando un modulo:

  • attraverso le funzionalità presenti sul portale “Fatture e corrispettivi”;
  • fisicamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate;
  • a mezzo PEC, all’indirizzo delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it, assieme alle copie dei documenti di identità di chi ha sottoscritto le deleghe.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati