Con la Risposta a interpello 9 ottobre 2023, n. 446, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicazione dell'imposta di bollo nella registrazione dei contratti di appalto, considerato che il Codice dei contratti pubblici ha apportato modifiche al bollo che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.
L’interpello
Nel caso di specie, l’istante rileva che l'art. 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 -, ha apportato modifiche all'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto, osservando che secondo tale disposizione risulta determinato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso e che la tabella di cui all'Allegato I.4 al medesimo provvedimento ha sostituito le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, in materia di contratti disciplinati dal codice.
Quindi l’istante chiede se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla tabella di cui all'Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti.
Profili normativi
Si premette che l’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.
Ai sensi dell’art. 1bis, l’imposta va applicata fin dall’origine agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione.
L’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, ha apportato modifiche in relazione all’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.
In particolare, con la tabella di cui all’allegato I.4, é stato individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto ed è stato stabilito che l’imposta venga individuata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, esentando gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le nuove disposizioni si applicano solo con riferimento ai procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023 e che il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in virtù del D.P.R. n. 642/972.
Il versamento deve avvenire in modalità telematica, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).
Nello specifico, i codici tributo per eseguire tale versamento al momento della stipula del contratto sono:
- ”1573” denominato ”Imposta di bollo sui contratti articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- ”1574” denominato ”Imposta di bollo sui contratti SANZIONE articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- ”1575” denominato ”Imposta di bollo sui contratti INTERESSI articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Nell’ipotesi in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica, detta imposta deve essere versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici. Non è ammesso, invece, il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.