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Bonus colonnine elettriche. Pubblicate dal MIMIT le modalità e i termini di presentazione delle istanze

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Bonus colonnine elettriche. Pubblicate dal MIMIT le modalità e i termini di presentazione delle istanze

mercoledì, 04 ottobre 2023

Con due decreti direttoriali del 2 ottobre scorso, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i termini di apertura e chiusura dello sportello riferito al bonus colonnine domestiche, pubblicando i modelli per presentare la relativa domanda e individuando altresì le modalità in cui verranno effettuati i controlli.


Bonus colonnine domestiche. Di cosa si tratta


Il Bonus colonnine domestiche è il contributo istituito nell’ambito delle iniziative previste concedere incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti.

La misura rientra, infatti, nel quadro del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”; il riferimento va, in particolare, all'articolo 22 che ha istituito un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di aiuti per l'acquisto di veicoli non inquinanti.

Nella ripartizione del suddetto fondo rientra la misura in esame che prevede un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera di colonnine di potenza standard per l’alimentazione di veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.


Come presentare la domanda per fruire del bonus colonnine elettriche


La domanda per ottenere il bonus colonnine elettriche redatta in lingua italiana, può essere presentata dai soggetti richiedenti a partire dalle ore 12.00 del 19 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 2 novembre 2023, deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità e gli schemi previsti nel presente decreto.

Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda allegato al decreto in esame e pubblicato sul sito del MIMIT e la documentazione richiesta debitamente ed integralmente compilati in ogni parte.

L’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi:

  • accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
  • inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
  • generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente;
  • caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
  • rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico può essere anticipato nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.


Controlli e verifiche


Durante tutto l’iter del procedimento, il Ministero effettuerà controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera f- bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022, nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 14 marzo 2023.

L’attività di controllo avrà ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 14 marzo 2023, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

I controlli saranno effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate.

Ai fini del controllo a campione, la popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, viene suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.

Per ogni domanda soggetta a verifica, Invitalia [soggetto gestore del procedimento] trasmette, ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Laddove i dati e la documentazione trasmessi in sede di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo risultassero carenti o incoerenti, verranno richiesti altresì, i necessari chiarimenti e/o integrazioni documentali.

Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, pena la revoca del contributo, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo «CRE3@postacert.invitalia.it», in formato PDF, la documentazione richiesta.

Per ciascuna domanda soggetta a verifica ricevuta la documentazione integrativa o i chiarimenti, Invitalia procederà alla verifica documentale volta ad accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo di cui alla lettera f-bis) del comma 1, dell’articolo 2, del DPCM 6 aprile 2022, nonché dal decreto 14 marzo 2023.

Entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione, l’esito positivo del controllo verrà comunicato tramite posta elettronica certificata (PEC) al beneficiario soggetto a verifica. Le eventuali integrazioni istruttorie comporteranno l'interruzione del suddetto termine, che ricomincerà a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

L'accertamento documentale produce esito negativo:

  1. nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
  2. nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
  3. nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal
    presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 14 marzo 2023;
  4. nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

L’accertamento documentale con esito negativo comporta la revoca del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito.








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