Una Società ha scritto all'Agenzia delle Entrate (risposta n. 435) per esporre un quesito sulla base di questi dati:
"costituita nel 2019, la Società solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive. Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare alcune fatture relative al FY 2021 per problemi del canale telematico ha collocato parte delle stesse nell'area di cd. messa a disposizione. Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per email la copia cd. cortesia:
- sono state emesse da operatori stabiliti in Italia
- hanno ad oggetto prestazioni di servizio
- sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) [...]».
La Società precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022».
La Società si è resa conto della mancata consegna di alcune fatture nel corso del mese di Aprile 2022; in particolare nelle more della finalizzazione del Modello Dichiarativo IVA 22 relativo al FY 21 la Società ha provveduto a verificare la sussistenza di fatture passive ricevute entro il 31.12.2021 al SDI ma ancora non registrate nel FY 2022 al fine di provvedere al recupero delle stesse previa registrazione entro i termini di presentazione del Modello Dichiarativo IVA 22.
Durante l'attività di verifica si è accorta che alcune fatture erano rimaste ''incagliate'' nell'area ''fatture messe a disposizione''; la Società non ha ricevuto segnalazioni di fatture non recapitate dai propri fornitori probabilmente perché ricevendo la copia cortesia delle fatture sistematicamente provvedeva al pagamento delle stesse. La Società, dunque, ha investigato sull'accaduto con il proprio provider di Fatturazione Elettronica e dal confronto con lo stesso è emerso che sul portale fatture e corrispettivi il codice destinatario del provider non era stato inserito. In data 7 giugno 2022 la Società ha provveduto ad effettuare la registrazione».
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del 2021, in parte nel 2022 ed in parte ad oggi non pagate?
L'amministrazione finanziaria, per rispondere al quesito, parte da quanto prevede la norma in tema di tempistiche per la detrazione Iva, ossia l'art. 19, comma 1 del DPR 633/72 che prevede che "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".
La nascita del diritto alla detrazione avviene nel momento di effettuazione dell'operazione e dura fino alla data ultima per l'invio della dichiarazione iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto.
La Circolare 17 gennaio 2018, n.1/E precisa però che "l'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile". Così, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione)".
Restano fermi, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/ committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto ''irregolare'', ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 8 e comma 9bis ultima parte del d.lgs. n. 471 del 1997 e l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione previste dal richiamato articolo 6.
Nel caso in esame, però, l'amministrazione finanziaria nega la possibilità di poter esercitare nel 2023 il diritto alla detrazione, il tutto a causa del comportamento inerme tenuto nel corso dei due anni passati in quanto l'istante ha dimostrato di essere a conoscenza delle fatture (tramite la copia di cortesia inviata dal fornitore) e non ha messo in campo per tempo le opportune verifiche per prendere visione delle stesse al portale.
La presentazione di una dichiarazione integrativa con detrazione dell'iva è concessa solamente in caso di tempestività di ricezione delle fatture.