Una Societa' svolge le seguenti attivita':
- la locazione e l'affittanza di beni immobili;
- l'acquisto, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il frazionamento e la vendita di beni immobili;
- la gestione e l'amministrazione di beni immobili per conto proprio
Nel 2007 ha acquistato due unita' immobiliari con applicazione dell-iva che genera un credito riportato nella dichiarazione iva relativa a quell'anno.
"nel corso del 2008 inizia a affittare entrambi gli appartamenti, emettendo fatture per un totale di euro XXXXX [esenti ex articolo 10, primo comma, n. 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto IVA'')] e nel 2009, contabilizza il credito IVA residuo pari a euro XXXXX a incremento del costo del fabbricato in quanto, svolgendo soltanto attività esenti già nel 2008, il suo prorata di indetraibilità è del 100%". Il credito iva viene parzialmente utilizzato in compensazione credito che viene poi perso negli anni successivi in quanto soscieta' di comodo.
La Societa ha dunque scritto all'Agenzia delle Entrate per conoscere il parere in merito alla rettifica della suddetta Iva in caso di applicazione della trasformazione agevolata in societa' semplice cosi' come defnita dalla Legge di Bilancio 2023 (l'articolo 1, commi 115120, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208).
La norma, infatti, consente una tassazione agevolata in termini di imposte dirette ma "ai fini delle imposte indirette, tuttavia, non è prevista alcuna agevolazione. In particolare, l'assegnazione dei beni ai soci realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, equiparata a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE (in seguito, ''Direttiva IVA''), recepito nell'articolo 2, secondo comma, n. 6), del Decreto IVA (cfr. circolare n. 26/E del 2016). Di conseguenza ai fini IVA rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati."
Seguendo quanto indicato
- dalla circolare 1° giugno 2016, n. 26/E;
- dalla circolare n. 37/E del 2016;
- dai chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 16 giugno 2016, C229/15
"i principi che regolano la detrazione impongono di adempiere all'obbligo di rettifica se la cessione avviene nel periodo di tutela fiscale, mentre quelli che disciplinano l'estromissione ne determinano sempre la rilevanza ai fini IVA, fermo restando che detta operazione può dare origine a una cessione di beni imponibile, non imponibile o esente.
Nel caso di specie, da quanto riferito dal Contribuente, qui assunto acriticamente, la Società ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione, evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo.
Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla Società essendo ormai trascorso il periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di estromissione, mentre l'estromissione darà luogo a un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità."
Si ricorda che...
Il termine ultimo per aderire alla trasformazione agevolata e' fissato per il prossimo 30 settembre 2023, data in cui si dovra' corrispondere l'imposta sostitutiva o la prima rata pari al 60%; il restante 40% sara' da versare entro il 30 novembre 2023.