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Trasformazione agevolata: per la rettifica dell'iva vale il periodo di tutela fiscale

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Trasformazione agevolata: per la rettifica dell'iva vale il periodo di tutela fiscale

martedì, 19 settembre 2023

Una Societa' svolge le seguenti attivita':

  • ­la locazione e l'affittanza di beni immobili;
  • ­l'acquisto, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il frazionamento e la  vendita di beni immobili;
  • ­la gestione e l'amministrazione di beni immobili per conto proprio

Nel 2007 ha acquistato due unita' immobiliari con applicazione dell-iva che genera un credito riportato nella dichiarazione iva relativa a quell'anno.

"nel corso del 2008 inizia a affittare entrambi gli appartamenti, emettendo fatture per un totale di euro XXXXX [esenti ex articolo 10, primo comma, n. 8) del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto IVA'')] e nel 2009, contabilizza il credito IVA residuo pari a euro XXXXX a incremento del costo del fabbricato in quanto, svolgendo soltanto attività esenti già nel 2008, il suo pro­rata di indetraibilità è del 100%". Il credito iva viene parzialmente utilizzato in compensazione credito che viene poi perso negli anni successivi in quanto soscieta' di comodo.

La Societa ha dunque scritto all'Agenzia delle Entrate per conoscere il parere in merito alla rettifica della suddetta Iva in caso di applicazione della trasformazione agevolata in societa' semplice cosi' come defnita dalla Legge di Bilancio 2023 (l'articolo 1, commi 115­120, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208).

La norma, infatti, consente una tassazione agevolata in termini di imposte dirette ma "ai  fini delle imposte indirette, tuttavia, non è prevista alcuna agevolazione.  In  particolare, l'assegnazione dei beni ai soci realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, equiparata a una cessione di beni a titolo oneroso ai  sensi dell'articolo 16, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE (in seguito, ''Direttiva IVA''), recepito nell'articolo 2, secondo comma, n. 6), del Decreto IVA (cfr. circolare n. 26/E del 2016). Di conseguenza ai fini IVA rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati."

Seguendo quanto indicato 

  • dalla  circolare 1° giugno 2016, n. 26/E;
  • dalla circolare n. 37/E del 2016;
  • dai chiarimenti resi  dalla  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  Europea  nella  sentenza  16  giugno  2016, C­229/15

"i principi che  regolano la detrazione impongono di adempiere all'obbligo di  rettifica se la cessione avviene nel periodo di tutela fiscale, mentre quelli che disciplinano l'estromissione ne determinano sempre la rilevanza ai fini IVA, fermo restando che detta operazione può dare origine a una cessione di beni imponibile, non imponibile o esente.

Nel caso di specie, da quanto riferito dal Contribuente, qui assunto acriticamente,  la Società ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione, evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo.

Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun  obbligo  di  rettifica  in  capo  alla  Società  essendo  ormai  trascorso  il  periodo  di  tutela  fiscale  dei  beni  oggetto  di  estromissione,  mentre  l'estromissione  darà  luogo  a  un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità."

Si ricorda che...

Il termine ultimo per aderire alla trasformazione agevolata e' fissato per il prossimo 30 settembre 2023, data in cui si dovra' corrispondere l'imposta sostitutiva o la prima rata pari al 60%; il restante 40% sara' da versare entro il 30 novembre 2023.

 

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