Con Provvedimento 7 agosto 2023, prot. n. 290480, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.
Premessa
Si premette che l’art. 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.
Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 290480/2023, che è stato emanato in applicazione del comma 141, attraverso cui le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.
Il Provvedimento n. 290480/2023
In particolare, con il Provvedimento in esame è stato approvato il Modello, con le relative istruzioni, per la regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021. Viene inoltre approvato uno schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza.
Dal punto di vista oggettivo, si tratta delle cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, per le quali è stata omessa la presentazione nel quadro RW o nella dichiarazione. È possibile inoltre regolarizzare i redditi derivanti da altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Dal punto di vista soggettivo, la richiesta può essere presentata da persone fisiche, enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che intendono regolarizzare:
- l’omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW in relazione alle cripto-valute detenute fino al 31 dicembre 2021, attraverso la presentazione della presente istanza, indicando le cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta, versando le sanzioni per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle cripto-valute non dichiarate al termine del periodo e/o alla data di cessione;
- l’omessa dichiarazione, anche parziale, dei redditi realizzati nel periodo di riferimento derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, attraverso la presentazione dell’istanza e il versamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine del periodo d’imposta e/o alla data di cessione.
- unitamente a una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello approvato, firmato digitalmente, allegando:
- la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24,
- e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 3).
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, è necessario allegare anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
La trasmissione va effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.