 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
L’inps si pronuncia su cigo e cisoa conseguenti all’emergenza climatica

News

Previdenza
torna alle news

L’inps si pronuncia su cigo e cisoa conseguenti all’emergenza climatica

martedì, 08 agosto 2023

Con la Circolare 3 agosto 2023, n. 73, l’INPS, illustra i contenuti del c.d. Decreto Caldo, in vigore dl 29 luglio 2023 in merito alla CIGO e alla CISOA per eventi climatic, fornendo le relative istruzioni operative.

Le argomentazioni dell’INPS

A seguito degli eventi climatici eccezionali che hanno di recente interessato l’Italia, dal 29 luglio 2023 è in vigore il D.L. 28 luglio 2023, n. 98 (Decreto Caldo).

Nello specifico della Circolare n. 73/2023, l’INPS prende in esame le disposizioni agevolative che trovano applicazione con riferimento agli interventi di integrazione salariale nel settore dell’edilizia e in quello agricolo, evidenziando in primis che l’ art. 1 del D.L. 98/2023 riconosce anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), la possibilità di accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria, con causale “eventi meteo”, senza che tali periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’ art. 12 del DLgs. 148/2015.

I datori di lavoro che presentano domanda di CIGO ai sensi del D.L. n. 98/2023 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’ art. 5 del D.Lgs. n.148/2015.

Al riguardo si osserva che l’esclusione dei periodi di CIGO in argomento ai fini del computo dei limiti di durata massima rappresenta l’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 148/2015 ; pertanto, i periodi di CIGO ai sensi del D.L. n. 98/2023 rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.

Ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, nell’ambito dei flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice di conguaglio comunicato dall’INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

L’INPS comunica inoltre che per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”. Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio “L038”.

In ipotesi di cessazione di attività, il conguaglio della prestazione erogata avverrà tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro dovranno attenersi alle ordinarie modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori.

L’ art. 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce poì che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

L’INPS evidenzia che si tratta di una misura derogatoria che consente ai datori di lavoro agricoli di poter utilizzare, in tali occasioni, la CISOA solo con riferimento agli operai, e non anche con riferimento a impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.

Inoltre, la norma dispone la “neutralizzazione” dei predetti periodi di CISOA ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e stabilisce che tali periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Per la richiesta di CISOA, i datori di lavoro dovranno presentare domanda, a decorrere dal 10 agosto 2023, secondo le consuete modalità, indicando la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.

Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.

Da ultimo la Circolare ricorda che le domande di CISOA, in deroga alla consueta procedura, saranno autorizzate direttamente dall’INPS, il quale provvederà altresì al pagamento diretto della prestazione. A tal fine, i datori di lavoro dovranno utilizzare l’apposito modello “SR43”.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati