L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato:
- la Risoluzione n° 47:istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
- la Risoluzione n° 48: istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34
- la Risoluzione n° 49:istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34
Credito d'imposta agenzie di viaggio
Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, che pongono in essere investimenti e attività di sviluppo digitale come previsti dall’articolo 9, commi 2 e 2- bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, un contributo sotto forma di credito d'imposta.
Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e dev'essere presentato tramite i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
Il Ministro del Turismo il 29 dicembre 2021 aveva definito le modalità applicative per la fruizione del suddetto credito d’imposta.
Lo stesso Ministero ha il compito di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche ed ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero del Turismo, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
- “6997” : credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
da inserire nella sezione Erario del Modello F24 nella sezione dedicata al credito (a debito in caso di restituzione) e nel campo relativo all'anno bisogna inserire l'anno in cui il credito si è formato. Attenzione ad effettuare sempre la verifica di un eventuale scarto dello stesso dopo la presentazione.
Credito d'imposta riciclo e riuso
Questo credito è stato generato da una norma oramai datata 2020.
In particolare, "l’articolo 26-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilì per l’anno 2020 il riconoscimento di un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, nonché di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Il successivo comma 2 del citato articolo 26-ter del decreto legge n. 34 del 2019 aveva previsto che, alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate".
Fu poi emanato un decreto da parte dell’allora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’allora Ministro dello sviluppo economico in cui furono dettate le disposizioni applicative del credito d’imposta.
Tocca quindi ora all'esistente Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica comunicare all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute.
Ai beneficiari il compito di visualizzare sul proprio cassetto fiscale l'ammontare del credito.
Il nuovo codice tributo è il seguente:
- “7052”: credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34”.
da inserire nella sezione Erario del Modello F24 nella sezione dedicata al credito (a debito in caso di restituzione) e nel campo relativo all'anno bisogna inserire l'anno di riconoscimento del credito. Attenzione ad effettuare sempre la verifica di un eventuale scarto dello stesso dopo la presentazione.
Credito d'imposta acquisto componente AdBlue per la trazione dei mezzi di trasporto
L’articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 prevede a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, il riconoscimento, per l'anno 2022, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi.
Il decreto per l'applicabilità di tale credito è stato pubblicato in data 30 settembre 2022 dall'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Ora con questa risoluzione viene indicato qual'è il codice tributo da utilizzare in compensazione tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate:
- “7051”:credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione - Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
da inserire nella sezione Erario del Modello F24 nella sezione dedicata al credito (a debito in caso di restituzione) e nel campo relativo all'anno bisogna inserire l'anno di sostenimento della spesa. Attenzione ad effettuare sempre la verifica di un eventuale scarto dello stesso dopo la presentazione.