Con la Circolare 26 luglio 2023, n. 70, l’INPS riepiloga tutte le indicazioni relative al Fondo di Garanzia del TFR aggiornando quanto innovato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, andando a sostituire completamente le indicazioni fornite con le Circolari n. 74 del 2008 e n. 32 del 2010.
Argomentazioni dell’INPS
Con la Circolare n. 70/2023 in esame, l’INPS riepiloga le disposizioni vigenti in materia di Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, recependo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza.
Si ricorda che il Fondo in questione è stato istituito dall’art. 2 della legge n. 297/1982 con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR relativo ai dipendenti il cui rapporto risulti cessato. In tali casi il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto.
L’INPS ricorda inoltre che possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento al medesimo Istituto previdenziale del contributo che alimenta la relativa gestione, compresi quelli aventi la qualifica di apprendista o di dirigente.
Il Fondo di garanzia è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali titolari di posizione assicurativa presso l'INPDAI alla data della sua soppressione.
I requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 1178/2009) ha chiarito che la valutazione dell’assoggettabilità a procedura concorsuale del datore di lavoro deve essere fatta in concreto e, pertanto, deve essere considerato “non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982, sia il datore di lavoro che non sia assoggettato a fallimento per ragioni di carattere soggettivo (ad esempio, imprenditore “sottosoglia”), sia il datore di lavoro che non sia assoggettato a procedura concorsuale per ragioni di carattere oggettivo (ad esempio, imprenditore cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese).
Il criterio distintivo, pertanto, è l’assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure di fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, procedure per le quali l’intervento del Fondo di garanzia è esplicitamente disciplinato dall’art. 2, commi dal secondo al quarto, della legge n. 297/1982 e dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 80/1992.
L’ambito di applicazione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è più ampio di quello della legge fallimentare; infatti, ai sensi dell’art. 1, il Codice disciplina “le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.
L’art. 390 Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha previsto che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, per l’apertura del concordato preventivo e per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa presentati prima del 15 luglio 2022 siano definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare.
Quando il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’apertura di una procedura concorsuale;
- l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.