Con la risoluzione n. 3 del 20 luglio 2023, il dipartimento delle Finanze del Mef fornisce delucidazioni in merito alla determinazione del Canone unico Patrimoniale (CUP) con riferimento ai messaggi pubblicitari.
La risposta del MEF segue a tre quesiti riferiti alle modalità di calcolo del canone.
Nei primi due quesiti formulati, il contribuente si chiede se strutture fisse, cornici, supporti di sostegno ed elementi decorativi, privi di messaggio promozionale e dunque non finalizzati alla diffusione di una pubblicità, contribuiscono comunque alla determinazione del canone o se diversamente possono essere esclusi dalla superficie a base del calcolo (articolo 1, comma 816, legge di bilancio, n. 160/2019).
In base al comma 825 della Legge di bilancio n. 160/2019 la “…superficie complessiva del mezzo pubblicitario, [va] calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” (comma 825).
A parere del MEF, quando il mezzo pubblicitario è corredato da elementi privi di scopi pubblicitari, lo spazio da questi occupato va escluso dal calcolo del Cup.
Ragionando a contrario, si andrebbe contro la ratio della norma di cui al comma 819 lettera b della legge di bilancio 2020, che richiama a base del calcolo del canone pubblicitario l’area destinata esclusivamente al messaggio pubblicitario.
Medesimo discorso vale per il MEF con riferimento al secondo quesito, relativo al calcolo del CUP, quando vengono impiegati oggetti o strutture che non rappresentano mezzi pubblicitari veri e propri, ad esempio le installazioni pubblicitarie di servizio.
Per suffragare la propria tesi, il MEF menziona la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, con riferimento all’ imposta comunale sulla pubblicità, stabilisce che come base per il calcolo dell’importo dovuto, deve essere considerata “… l'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” (cfr Cassazione, pronunce nn. 7031/2002 e 8427/2017).
L’ultimo quesito posto al Dipartimento si riferisce al caso in cui insistano più segnali turistici o di territorio o frecce direzionali su un unico supporto. Ci si chiede in merito se il Canone vada applicato alla superficie relativa all’intero impianto o se, invece, vada calcolato separatamente in relazione alla superficie di ogni singolo segnale o freccia direzionale.
Al riguardo, il MEF precisa che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
In linea con tale impostazione, si richiama anche il disposto del comma 823 dell’art. 1 in parola, il quale stabilisce che il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, e ciò deve valere anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi.
Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.
Solamente nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo di versamento del CUP, si rende operante il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato, contenuto nel citato comma 823.
Si precisa, infine, che, in caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva va determinata in capo al soggetto pubblicizzato, poiché in tale ipotesi il comma 823 prevede esplicitamente che il canone è dovuto dal soggetto che effettua “la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva”.