L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 7 luglio 2023, n. 372, si è pronunciata sulla possibilità di poter utilizzare il proprio credito IVA in compensazione ''orizzontale'', per saldare di tutti i debiti risultanti dall’adesione alla rottamazione quater.
L’interpello
Nel caso in esame, la società istante intende avvalersi della definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater).
A tal fine, l’istante riferisce di poter disporre di un credito IVA sufficiente per pagare tutte le cartelle in rottamazione quater, ma non sufficiente per il saldo delle stesse cartelle senza l'adesione alla rottamazione, atteso che il prospetto informativo per la rottamazione quater, è così ripartito:
- n. 15 cartelle al di sotto dell'importo rottamato di euro 1.500 euro;
- n. 5 cartelle relative a IVA da versare in compensazione verticale IVA su IVA;
- n. 1 cartella al di sopra di 1.500 euro non IVA.
Ciò posto, l'istante chiede se sia possibile utilizzare il predetto credito IVA in compensazione ''orizzontale'', ex art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 241 del 1997, per il pagamento di tutti i debiti che risultano dall'adesione alla definizione agevolata, non operando, secondo l’istante stesso, il divieto prescritto dall'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010), che inibisce le compensazioni ''orizzontali'' in presenza di debiti iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, il cui termine di pagamento è scaduto.
In caso di risposta negativa, l'istante chiede se sia possibile utilizzare il credito IVA in compensazione per il pagamento quantomeno dei debiti IVA oggetto di definizione agevolata, pagando poi separatamente i debiti residui ratealmente.
Chiede, infine, se sia comunque possibile compensare importi, fino a 1.500 euro, con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme derivanti da rottamazione dei ruoli disciplinata dalla legge n. 197/2022 non possono essere pagate mediante compensazione con crediti disponibili, nemmeno se si tratta di credito IVA da compensare.
Egualmente, non è ammessa la compensazione con crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tale principio rispecchia quanto previsto all’art. 1, comma 242, della legge n. 197/2022, il quale stabilisce che «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione».
Tale disposizione non contempla il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.
Il pagamento, in sostanza, può avvenire solo con le modalità indicate dalla legge, ad esempio mediante i bollettini di pagamento allegati alla comunicazione di liquidazione oppure domiciliazione bancaria.
Non è stata riproposta la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a differenza di quanto avvenuto in occasione della rottamazione di cui all’art. 3, comma 21, del D.L. n. 119/2018.
In conclusione, pertanto, l'istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ''commerciali'' di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della rottamazione quater di cui intende avvalersi.