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Imposta sugli intrattenimenti fuori dal ravvedimento speciale

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Imposta sugli intrattenimenti fuori dal ravvedimento speciale

martedì, 20 giugno 2023

Con la Risoluzione 19 giugno 2023, n. 28, l’Agenzia Entrate afferma ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti le sanzioni regolarizzabili con il ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023.

Il quesito

Nel caso di specie, l’istante, esercente l'attività principale di gestione di piste per minimoto, pitbike, kart e minikart, nel marzo 2020 è stata sottoposta a controllo documentale parziale in materia di ISI (imposta sugli intrattenimenti) per anni dal 2015 al 2019. Il controllo si è concluso contestando il mancato versamento della ISI sui corrispettivi per il noleggio per gli anni dal 2015 al 2019 nonché l'erronea applicazione dell'IVA ad aliquota 10% anziché ad aliquota 22%, sui corrispettivi incassati per l'attività di noleggio.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha notificato all'istante avvisi di accertamento e atti di contestazione per anni 2015 e 2016, annualità che sono oggetto di liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2023 definibili in base alla normativa prevista dall’art. 1, commi da 186 a 205, (Definizione agevolata delle controversie tributarie) della legge 197/2022.

In merito agli anni successivi (2017, 2018 e 2019), l’istante rileva che:

  • che sia IVA che l’ISI sono tributi amministrati dall'Agenzia Entrate;
  • che la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni sostanziali ''prodromiche'' alla presentazione della dichiarazione;
  • che al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario, che - per inciso - non esclude l'ISI dall'ambito di applicazione di detto istituto;
  • che non appare logico ipotizzare l'esclusione dell'ISI dall'ambito di applicazione del ravvedimento speciale per il solo fatto che non risultano trasmesse le relative dichiarazioni, e ciò in quanto e proprio perché l'ordinamento non prevede la presentazione di dichiarativi per tale tributo.

Pertanto, l'istante chiede se sia possibile accedere all'istituto del c.d. ravvedimento speciale di cui all'art. 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197/2022. 

La Risoluzione n. 28//2023

Con la Risoluzione n 28/2023 in oggetto, l’Amministrazione finanziaria conferma che il ravvedimento speciale di cui alla legge n. 197/2022, la cui scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2023, assume rilevanza per tutte le violazioni tributarie che possono essere regolarizzate tramite il “ravvedimento ordinario” di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, per le quali sia stata presentata una dichiarazione periodica. 

In particolare, purché la dichiarazione di riferimento per l’imposta/tributo sia stata regolarmente presentata, il ravvedimento speciale non si ferma alle violazioni “sostanziali” dichiarative e alle violazioni sostanziali ''prodromiche'' alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, ma va ben oltre. 

Ne consegue, pertanto, che il ravvedimento speciale non potrà applicarsi alle imposte/tributi per i quali non è prevista una dichiarazione periodica, come accade per l’imposta di registro e l’imposta sugli intrattenimenti (ISI), per la quale è previsto l’esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale. 

Con specifico riguardo alle attività di intrattenimento di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, resta ferma la possibilità avvalersi del ravvedimento ordinario previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 ovvero del ravvedimento speciale, ma nel solo caso in cui il contribuente abbia esercitato la facoltà di applicazione dell'imposta nei modi ordinari. 

La dichiarazione IVA deve infatti essere presentata per le operazioni diverse da quelle sugli intrattenimenti ed è pacificamente un tributo periodico, quand’anche, per ipotesi, la dichiarazione non sia presentata applicando gli esoneri di legge.

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