Con la circolare n. 13/E del 13 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle ultime modifiche normative in materia di Superbonus (DL 176/2022 “Aiuti-quater”, L. 197/2022 “Legge di Bilancio 2023” e DL 11/2023 “Cessioni”).
Varianti alla CILAS
Tra i chiarimenti, molto atteso quello in tema di “varianti”. Da ricordare infatti che la data di presentazione della CILAS, insieme alla data di assunzione della delibera assembleare ove dovuta, rileva:
- ai fini della spettanza dell’aliquota al 110% piuttosto che al 90% (data “spartiacque” inserita dal DL 176/2022: 25/11/2022, o 31/12/2022 per i lavori di demolizione e ricostruzione);
- ai fini della possibilità o meno di accedere alle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (data “spartiacque” inserita dal DL 11/2023: 17/02/2023).
L’articolo 2-bis del DL 11/2023 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini. Ebbene, al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che - a titolo esemplificativo - costituiscono varianti alla CILA che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche:
- la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi,
- la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, conformemente a quanto disposto dal comma 13-quinquies dell’art. 119 DL 34/2020, le varianti in corso d’opera possono essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Quanto alla spettanza del Superbonus sugli interventi trainati, nella circolare viene ancora precisato che, ai fini del beneficio fiscale, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Proroga al 30 settembre per le unifamiliari
Il termine del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari è prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per le spese sostenute dopo tale data, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022
La nuova possibilità è ammessa solo in relazione alle spese sostenute nel 2022 e mira ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti. Fa “slittare” al 2023 il primo periodo di imposta di fruizione del beneficio e va segnalata nella dichiarazione dei redditi riferita a tale anno.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo per Onlus, Odv e Aps
Quanto allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps), viene precisato che il beneficio vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.