Il Quesito relativo alla Risposta 332/2023 riguarda l'omessa presentazione dell'asseverazione in caso di pratica Superbonus; in particolare:
- l'istante ha avviato un intervento edilizio al di fuori dell'esercizio di arti e professioni su un immobile di proprietà accatastato come c/6, destinato a diventare al termine dei lavori abitazione;
- l'intervento riguarda la riduzione del rischio sismico (detrazione del 110% nel limite di 96.000 euro);
- l'istante si è avvalso di un professionista asseveratore che ha predisposto la documentazione e che l'ha inviata al Genio Civile tramite l'applicativo di riferimento
Tuttavia la comunicazione di inizio lavori al SUE (Sportello Unico Edilizia) del Comune è stata predisposta senza allegare la suddetta asseverazione e senza la relazione illustrativa della classificazione sismica.
Quali correttivi adottare? La mancata trasmissione di tali documenti al SUE è da considerarsi violazione meramente formale, violazione che di fatto non pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%?
L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, afferma preliminarmente l'obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017 n°58 che recita "il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori".
Per accedere al Superbonus per interventi antisismici è necessaria l'attestazione prodotta da professionisti abilitati, i quali attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La Circolare 28/E/2022 ha chiarito che la tardiva o omessa presentazione dell'asseverazione non consente di accedere al Superbonus (non è quindi considerata violazione formale).
Cosa potrebbe dunque fare l'istante? Potrebbe sanare la sua posizione e di conseguenza poter beneficiare delle detrazioni fiscali da Superbonus tramite l'istituto della remissione in bonis, ma solo nel caso in "la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023". L'amministrazione finanziaria conclude segnalando che "laddove, infine, l'istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell'opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023 potrà anch'essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis, come già chiarito al paragrafo 5.4 della circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, entro il 30 novembre 2023".