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Opzione estromissione immobili strumentali verso la scadenza

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Opzione estromissione immobili strumentali verso la scadenza

mercoledì, 24 maggio 2023

La legge di Bilancio 2023 dà facoltà agli imprenditori individuali di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF  nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

 

Estromissione degli immobili strumentali                                     

L’art. 1, comma 106, della legge n. 197/2022, che richiama l'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015, prevede che entro il 31 maggio 2023 gli imprenditori individuali possono optare per l'esclusione dei beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF dell’8% (l’IRAP è stata abrogata per le imprese individuali), da applicarsi alla plusvalenza pari alla differenza tra il valore di mercato dell’immobile (o il valore catastale dello stesso) e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

L’opzione si manifesta con comportamento concludente e si perfeziona con la compilazione degli appositi righi della dichiarazione modello Redditi PF 2024, relativa al periodo d’imposta 2023.

L’opzione per l’estromissione agevolata deve essere perfezionata entro il 31 maggio 2023 mentre le imposte sostitutive dovute vanno versate per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

Possono aderire all’estromissione agevolata degli immobili strumentali esclusivamente gli imprenditori individuali, a prescindere dal regime contabile adottato, ossia:

- imprenditori commerciali,

- imprenditori agricoli,

- piccoli imprenditori declinati in coltivatori diretti, imprenditori artigiani e piccoli commercianti.

L’estromissione agevolata interessa gli immobili strumentali per natura o per destinazione (v. art. 42 D.P.R. n. 917/1986) posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2022 e che risultavano tali anche alla data del 1° gennaio 2023.

Sono esclusi, invece, dall’estromissione agevolata gli immobili merce e gli immobili patrimonio.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il codice tributo 1127.

Per poter esercitare l’opzione per l’estromissione agevolata:

- gli imprenditori interessati devono risultare in attività alla data del 1° gennaio 2023;

- l’immobile da estromettere dall’attività d’impresa deve risultare strumentale (per natura o per destinazione) già alla data del 31 ottobre 2022.

Per gli immobili che vengono estromessi nel 2023 ai sensi della disciplina agevolativa, il reddito fondiario deve essere dichiarato nel quadro RB per l’intero anno 2023, la cui tassazione dipenderà dall’utilizzo dell’immobile: locato o tenuto a disposizione.

Gli imprenditori individuali che hanno estromesso dal regime d’impresa in modo agevolato uno o più immobili strumentali tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2023 sono tenuti a rendicontare gli effetti dell’operazione nel modello Redditi PF 2024.

L’opzione per ottenere l’estromissione agevolata deve essere effettuata, come rilevato, entro il 31 maggio 2023 ed ha, però, effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine, rileva il comportamento concludente del contribuente, quindi i comportamenti/adempimenti che esprimono la volontà di escludere i beni immobili strumentali dalla sfera dell’impresa, quali la contabilizzazione dell’estromissione:

- nel libro giornale per le imprese in contabilità ordinaria;

- nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.

L’estromissione non è soggetta né ad imposta di registro né ad imposte ipo-catastali, dato che non si effettua alcuna variazione o annotazione catastale.

Ai fini IVA, l’operazione di estromissione va inquadrata tra quelle considerate di “autoconsumo” ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972 e che determinano la base imponibile secondo le regole previste dalla lett. c), comma 2, dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972.

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