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Cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle crisi d’impresa

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Cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle crisi d’impresa

venerdì, 19 maggio 2023

Con la Circolare 17 maggio 2923, n. 46, l’INPS interviene sulle modifiche apportate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 189 del D.Lgs. 14/2019) sulla disciplina dei licenziamenti riepilogando la disciplina di riferimento e fornendo indicazioni per la gestione del ticket di licenziamento.

 

Normativa

Si premette che l’art. 189 (rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”), del D.Lgs. n. 14/2019, da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 83 del 2022, al comma 1 prevede  che l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento, ma si richiede al curatore di procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”.

Il secondo periodo del comma 1 del richiamato art. 189 dispone, inoltre, che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restino sospesi fino a quando il curatore “comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso”.

Tale sospensione, finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale, sussiste sino a quando il medesimo curatore non subentra nel rapporto di lavoro oppure non intima al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegna le dimissioni, che in questa ipotesi si qualificano come di giusta causa ex art. 2119 c.c.
In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

I chiarimenti dell’INPS

Ciò posto, con la Circolare n. 46/2023 in esame, l’INPS, intervenendo in merito all’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento di cui all’art. 2, comma 31, della legge n.  92/2012, che lo ha istituito, l’INPS ricorda innanzitutto che, secondo quanto stabilito dall’art. 190 del D.Lgs.  n. 14/2019, la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del precedente art. 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione e pertanto consente il riconoscimento del trattamento NASpI.

Tenuto conto che l’obbligo di versare il contributo di licenziamento (pari al 41% del massimale mensile NASpI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi 3 anni) scatta nelle ipotesi di riconoscimento della citata indennità di disoccupazione, ne consegue che l’obbligo contributivo in parola sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’art. 189 del DLgs. 14/2019, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
Coerentemente, l’art. 189, comma 8, ultimo periodo, stabilisce che il contributo di licenziamento è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto ed è ammesso al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.

Considerato che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all’invio dei flussi UniEmens.
L’INPS fornisce quindi le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens, al fine di garantire la corretta implementazione dei conti individuali dei lavoratori interessati.

Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, innanzitutto il curatore deve procedere all’esposizione dei lavoratori sospesi sul flusso UniEmens con il codice “TipoLavStat” “NFOR”.
Fatto ciò, si rende noto che la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto” deve essere esposta nel flusso UniEmens afferente alla matricola interessata, con il codice “Tipo cessazione” di nuova istituzione “5A”, mentre la cessazione con causale “dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il codice “Tipo cessazione” di nuova istituzione “5B”.
Va utilizzato il nuovo codice “5C” laddove la cessazione avvenga con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

L’INPS precisa poi che l’esposizione dei predetti codici tipo cessazione deve essere valorizzata nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. A tale fine, il curatore dovrà valorizzare i suddetti codici utilizzando l’elemento “Cessazione” presente all’interno dell’elemento “MesePrecedente”.

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