Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 15Bis del DPR 633/72 "l'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima".
Il citato Provvedimento è stato pubblicato il 12 giugno 2017, provvedimento con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA con conseguente esclusione della stessa dal VIES.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto i nuovi commi 15bis1 e 15 bis2 che di fatto rafforzano le misure per l'analisi e la prevenzione del rischio, ne definiscono sanzioni (senza possibilità di poter accedere all'istituto del ravvedimento operoso) e stabiliscono che in caso di cessazione d'ufficio della partita IVA, il contribuente potrà procedere con la richiesta di una nuova partita IVA solamente se in possesso di una polizza fideiussoria e di una fideiussione bancaria della durata di tre anni e per un importo non inferiore ai 50.000 euro. Tale documento dovrà essere presentato alla competente Direzione Provinciale al momento dell'attribuzione della nuova partita IVA.
Il controllo viene di fatto riservato alle partite IVA (aperte a partire dal 2021) che hanno brevi cicli di vita o periodi di operatività ridotti a cui si collega anche la mancata presentazione dei modelli dichiarativi e del versamento delle imposte.
Elementi di rischio
Il nuovo Provvedimento 156803 pubblicato il 17 maggio 2023 recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e ne delinea la linea applicativa.
Gli elementi di rischio oggetto di valutazione sono i seguenti:
- verifica del titolare della ditta con analisi del suo profilo economico e fiscale e della sua continuità nello svolgimento o meno dell'attività in modo abituale;
- analisi della tipologia e delle modalità di svolgimento dell'attività con verifica di anomalia economico-contabili;
- analisi della propria posizione fiscale sul quale gravano sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Modalità operative
Il contribuente con elemento di rischio potrà dunque ricevere un invito a comparire ex art.32 del DPR 600/73 durante il quale verranno di fatto verificati tramite la richiesta documentale gli elementi di rischio sopra elencati.
Nel caso in cui il contribuente non risponda all'invito o non fornisca elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di profili di rischio, verrà sottoposto a provvedimento di cessazione della partita IVA da parte del competente ufficio con l'applicazione delle relative sanzioni su cui, come anticipato, non è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso.