E’ una banca dati che nasce digitale quella del Registro pubblico dei beni mobiliari non possessori e segue le linee guida di AGID sui dati del settore pubblico messi a disposizione in pdf, per semplificare la consultazione da parte del cittadino, ma anche in formato xml e quindi interoperabili. Essa conterrà i dati del nuovo istituto dei pegni introdotto con l’articolo 1 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59.
Il nuovo istituto consente di estendere l’accesso al credito per gli imprenditori, garantendo, attraverso la registrazione nel Registro dei pegni mobiliari non possessori, l’opponibilità a terzi dei pegni concessi in garanzia, senza spossessamento, in forza di un atto costitutivo.
Sostanzialmente siamo di fronte ad una nuova forma di garanzia, caratterizzata da specialità rispetto alla figura generale del pegno, esclusivamente rivolta agli imprenditori iscritti nel Registro imprese, limitatamente ai crediti inerenti l’esercizio dell’impresa, concessi a loro o a terzi.
Non mancano comunque dei precedenti nel nostro Paese, altri esempi di pegno senza spossessamento, infatti, sono già previsti dal nostro ordinamento, stiamo parlando del “pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata”, introdotto dall’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 401, e il pegno non possessorio sui “prodotti lattiero-caseari”, previsto dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 122. Più recentemente, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2716, ha introdotto anche il pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP.
Per tale ultima tipologia di pegno, le modalità di registrazione sono state indicate nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23 luglio 202017, secondo cui ogni operazione deve essere annotata su apposito registro conservato a cura del creditore (articolo 2); accanto a tale registrazione viene inoltre considerata l’annotazione telematica negli appositi registri tenuti presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per l’olio d’oliva e i prodotti vitivinicoli. Negli stessi registri viene annotata la cancellazione totale o parziale o la modifica, che può essere ottenuta mediante la stipulazione di un patto di rotatività in cui le parti prevedono “la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno”.
Quali operazioni consente di eseguire il Registro
La gestione della banca dati del pegno mobiliare non possessorio è stata assegnata all’Agenzia delle Entrate in virtù dell’esperienza maturata dall’ente nel settore della pubblicità mobiliare e immobiliare.
Il database è completamente digitalizzato e permette di registrare gli atti costitutivi e i sistemi di pagamento con l’obiettivo della massima semplificazione per gli utenti, connessa all’efficienza della gestione amministrativa. Il registro consente quindi le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie; la disciplina prevede che la garanzia acquisisca grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro.
Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 “Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro.”
Come registrare un pegno mobiliare non possessorio nella banca dati digitale
Il 14 dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha adottato il parere favorevole, permettendo quindi l’emanazione del decreto 25 maggio 2021, n. 114 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, recante il “Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021 ed entrato in vigore dal 25 agosto 2021.
Secondo quanto disposto dall’articolo 3 del Regolamento, la parte che richiede l’iscrizione nel Registro dei pegni, o il suo rappresentante, è tenuto a presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, assieme ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l’iscrizione è richiesta da un rappresentante al conservatore deve essere presentata anche la procura sottoscritta digitalmente.
Medesime modalità sono fissate per le domande di rinnovazione, cancellazione e modifica dei pegni, con l’obbligo di dichiarare l’iscrizione originaria di riferimento.
In conformità al titolo, nella domanda di registrazione vanno inserite:
- le generalità del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di pegno, con indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, per gli imprenditori individuali, ovvero della denominazione o ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, le società e gli altri enti che svolgono attività d’impresa;
- il codice fiscale delle parti il luogo e il numero di iscrizione nel Registro imprese del debitore e del datore del pegno;
- il domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
- la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio, l’importo massimo garantito, la
descrizione del credito garantito presente o futuro.
Nelle domande di Registrazione del pegno devono essere descritti con dovizia di particolari altresì i beni oggetto di pegni, ai fini della loro identificazione (trattandosi in particolare di beni mobili e quindi più facilmente soggetti a situazioni modificative).
Nello specifico, nella domanda, relativamente ai beni oggetto di pegno, vanno indicati obbligatoriamente:
- i beni o i crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l’identificazione, tra cui la categoria merceologica, l’ubicazione, se indicata nel titolo, gli estremi identificativi delle eventuali azioni o partecipazioni gravate, il valore complessivo, la destinazione economica;
- l’indicazione della facoltà, ove prevista, per il creditore di locare il bene oggetto di pegno o di attribuirlo a sè al verificarsi degli eventi che ne determinano l’escussione e dell’eventuale volontà delle parti di non consentire la trasformazione del bene;
- l’eventuale indicazione che l’acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio è stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non possessorio;
- la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l’esercizio dell’impresa;
- la dichiarazione dell’esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno;
- le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto;
- le categorie merceologiche, indicate con numeri identificativi.
Analizzando la nomenclatura, si evidenzia come i beni siano suddivisi secondo classi:
- beni materiali (da 1 a 22);
- beni immateriali e finanziari (23 e 24);
- altri beni, per i quali le specifiche tecniche impongono la compilazione di un breve campo descrittivo ai fini dell’individuazione.
Per la compilazione delle domande di iscrizione al Registro dei pegni, è doveroso associare i beni ai soggetti, identificati a mezzo del ruolo nel rapporto di garanzia (creditore, debitore e terzo datore).
Chi può effettuare la domanda di iscrizione telematica al Registro dei pegni mobiliari non possessori
La domanda di iscrizione può essere predisposta, per via telematica, da:
- un notaio o altro pubblico ufficiale, che solitamente redigono il titolo;
- un richiedente diverso da pubblico ufficiale, che si può identificare in una delle parti comparenti nel titolo o in un suo rappresentante (in questo caso, dovrà essere allegata una procura firmata digitalmente).
Nella domanda dovranno essere riportati anche i dati per il pagamento mediante addebito su conto corrente, in particolare il codice fiscale e il numero di conto corrente del richiedente firmatario della domanda, oltre all’indicazione dell’importo.
Il titolo per essere valido deve essere costituito da atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto sottoscritto digitalmente o provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Le parti possono decidere di redigere unitamente titolo e domanda, con sottoscrizione digitale da parte dei contraenti.
Le domande, assieme ai titoli costitutivi, sono trasmesse tramite l’Area riservata dell’Agenzia
delle Entrate.
Mediante un processo automatizzato, il titolo costitutivo viene registrato, se richiesto, presso l’Ufficio del Registro indicato.
Titolo e domanda vanno messi a disposizione del conservatore del Registro dei
pegni mobiliari non possessori, il quale verifica la presenza delle condizioni indicate dalle norme come necessarie per il relativo inserimento nel registro stesso e la conformità della domanda al titolo.