La mera messa a disposizione del personale docente di un istituto a favore di un altro istituto non beneficia dell’esenzione da IVA prevista per l’attività educativa e didattica.
è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 321 del 9 maggio 2023 in merito al caso prospettato dall’istante, la cui attività consiste nello svolgimento di corsi di formazione di lingua inglese per la quale ha ottenuto il “riconoscimento” all’applicazione del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972.
L’istante dovrà erogare corsi di lingua per conto di due diverse società, di cui una in possesso dei requisiti di esenzione e l’altra priva dei requisiti di esenzione, per cui ha chiesto all’Agenzia gli opportuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime di esenzione, fermo restando che i corsi saranno fatturati ai partecipanti direttamente dalle due società.
Il citato art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 subordina l’applicazione del dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, di cui uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, essendo previsto che le prestazioni rese devono essere:
- di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);
- erogate da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).
Nel caso di specie, il “riconoscimento” ottenuto dall’istante non vale per tutte le attività espletate, essendo circoscritto all’attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta.
Di conseguenza, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, l’istante deve valutare se, in base agli accordi stipulati con gli istituti interessati, l’attività che rende a loro favore sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il “riconoscimento” e non consista, invece, in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità dei predetti istituti. In quest’ultima ipotesi, infatti, non ricorrono i presupposti per l’esenzione IVA perché, come chiarito dalla Corte di giustizia UE, la messa a disposizione di personale dell’istituto destinatario di un docente non può essere considerata, in quanto tale, come un’attività idonea a rientrare nella nozione di insegnamento di cui all’art. 132, par. 1, lett. i), della Direttiva n. 2006/112/CE (sent. 14 giugno 2007, causa C-434/05).
Nella risposta n. 321/2023, l’Agenzia ha chiarito che le prestazioni che l’istante intende effettuare a favore dei discenti delle due società sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 a condizione che:
- permangano in capo all’istante i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali l’ente pubblico ha concesso il “riconoscimento”;
- le prestazioni siano identiche a quelle oggetto di “riconoscimento'” e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti, nel senso chiarito dalla Corte europea.
In definitiva, l’applicazione del regime di esenzione, per l’istante, prescinde dalla circostanza che gli istituti committenti abbiano o meno ottenuto il “riconoscimento”, che assume invece rilevanza ai fini della fatturazione in esenzione da parte dei predetti istituti.