Entro il 30 giugno 2023, ai dipendenti del Settore Autorimesse, viene erogato un importo forfettario pari a € 250,00
L’accordo di rinnovo 15 dicembre 2022, con scadenza contrattuale 1 gennaio 2022/31 dicembre 2024, si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Nello specifico, l’accordo in esame prevede che, limitatamente all'anno 2023, entro la data del 30 giugno 2023, venga erogato un importo forfettario pari a € 250,00, non riproporzionato in base alla scala parametrale, a tutti i lavoratori secondo i criteri che seguono:
- l'importo è riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione, per i rapporti di lavoro a tempo parziale;
- l'importo verrà erogato ai lavoratori che nel mese di erogazione, avranno un'anzianità di servizio uguale o superiore ai 6 mesi;
- l'importo è escluso dalla base di calcolo del TFR e da qualsiasi incidenza sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta.
L’articolo stabilisce, inoltre, che l'importo di cui sopra sia erogato tramite la corresponsione di un "Buono Acquisto" avente il corrispondente valore nominale, al fine di godere dell'esenzione fiscale e contributiva su tale importo, ex ultimo periodo del comma 3 nonché comma 3 bis art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
E' fatta comunque salva la facoltà del lavoratore di richiedere la conversione del valore nominale del "Buono Acquisto" in contributo di pari importo al Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo ASTRI), previa comunicazione da effettuarsi all'Azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
Le aziende che, alla data del 30 giugno 2023, non avranno erogato il "Buono acquisto" di cui al presente articolo, dovranno versare l'importo equivalente nella posizione individuale di ogni singolo dipendente attiva presso il Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo ASTRI), entro il 15 luglio 2023.