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Decreto Lavoro 2023 – Assegno di Inclusione

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Decreto Lavoro 2023 – Assegno di Inclusione

venerdì, 05 maggio 2023

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 48/2023 contenente misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Primo fra tutti spunta all’articolo 1 l’Assegno di Inclusione, una nuova misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Beneficiari

Riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare con almeno un soggetto:

-          Affetto da disabilità;

-          Minorenne;

-          Con almeno 60 anni di età.

Requisiti di cittadinanza. Il richiedente deve essere:

-          Residente in Italia

-          Titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;

-          Residente in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;

Requisiti economici:

-          Il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE non superiore a 9.360 euro;

-          Un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza corrispondente.
In caso di nucleo composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o disabili, la soglia sale a 7.560 euro moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.
Nel calcolo del reddito familiare non deve essere computo quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

-          Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150 mila, non superiore a 30 mila euro;

-          Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementato di ulteriori mille euro per ogni minorenne successivo al secondo.
I valori suddetti sono ulteriormente incrementati di:

a)       5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità;

b)      7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

-          In riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, nessun componente del nucleo deve risultare:

a)       intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta. Ad esclusione degli autoveicoli e motoveicoli per i quali è prevista un’agevolazione per le persone affette da disabilità;

b)      intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di qualunque genere;

-          Assenza di misure cautelari personali, di prevenzione e sentenze definitive di condanna intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Non ha diritto all’Assegno di Inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, ad esclusione delle dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Valore

I nuclei familiari beneficiari potranno ricevere fino a 6.000 euro annui, quindi 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il valore sarà aumentato a 7.560 per i nuclei composti da soggetti di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Viene erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Può essere rinnovato per periodi di ulteriori 12 mesi, previa sospensione di un mese.

In ogni caso, il beneficio non potrà essere inferiore a 480 euro annui.

L’importo spettante sarà pagato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico “Carta di Inclusione”.

Nuova attività

In caso di avvio di un rapporto di lavoro dipendente il maggior reddito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3 mila euro annui.
Il reddito deve essere comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro; laddove questo obbligo non venga ottemperato si provvede alla sospensione finché non viene effettuata tale comunicazione e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.

In caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, l’attività deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente l’inizio della stessa a pena di decadenza del beneficio.
A titolo di incentivo, il beneficiario ne usufruirà senza variazioni per le due mensilità successive a quella di variazione e verrà aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, resta ferma la soglia dei 3.000 euro.

Incentivi all’assunzione

Prevista per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione con:

a)       Un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.

Il periodo massimo dell’agevolazione è di 12 mesi.
Il beneficio consiste nell’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Nel caso di licenziamento effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

b)      Un contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.
Il beneficio viene riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
La misura dell’esonero è del 50% dei contributi complessivi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo annui pari a 4.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, nel limite di ventiquattro mesi complessivi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l’assunzione con contratto a termine.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano inserito l’offerta nel sistema informativo SIISL.

 

Ai beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un contributo addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di Inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Presentazione della domanda

L’Assegno viene richiesto con modalità telematica all’INPS.
Il richiedente deve:

-           effettuare l’iscrizione presso il SIISL: Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale;

-          Autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’Impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione.

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda e successivamente ogni tre mesi per aggiornare la propria posizione; in caso di mancata presentazione il beneficio è sospeso.

Cause di esclusione

I soggetti occupabili, coloro con un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e non considerati fragili, perdono il beneficio se rifiutano un’offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche:

-          Rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;

-          Rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;

-          Rapporto di lavoro la cui retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai ccnl;

-          Rapporto di lavoro a tempo determinato qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto.

Qualora l’offerta riguardi un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata tra uno e sei mesi, l’Assegno di Inclusione è sospeso d’ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro; al termine, l’Assegno verrà erogato nuovamente per il periodo residuo di fruizione.

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