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Credito d’imposta zes applicabile agli immobili «nuovi»

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Credito d’imposta zes applicabile agli immobili «nuovi»

giovedì, 04 maggio 2023

Con la risposta a interpello 3 maggio 2023, n. 310, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema del requisito della novità per i beni immobili in caso di credito d’imposta ZES.

 

La fattispecie

Nel caso in esame, la società istante ha acquistato, nel 2021, dalla curatela fallimentare di un'altra Srl, il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società. L'opificio industriale era già condotto dal 2015, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dalla Srl acquirente. La parte immobiliare del compendio, acquistato ed adibito all'attività industriale, si compone di un capannone industriale destinato ad area di lavorazione a piano terra, di una palazzina destinata ad uffici e servizi e di un'area pertinenziale scoperta. Detto compendio, spiega la Srl, è sito in un territorio in parte rientrante in area ZES (Zona economica speciale).

La Srl, dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone, quali, ad esempio, la riparazione e l'impermeabilizzazione del tetto del capannone in economia, gli scavi per interramento ed il rifacimento dei piani calpestio.

La società chiede, quindi, se può fruire del credito d'imposta ZES in relazione al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della ''novità''.

La normativa

Sul piano normativo si assume che il D.L. n. 91 del 2017 (legge n. 123/2017), al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, ha previsto all’art. 4 la possibilità di istituire le ZES, all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali (credito d’imposta) e semplificazioni amministrative (art. 5 stesso decreto).

La disposizione agevolativa è stata modificata nel tempo tanto da prevedere che:

- nella versione in vigore dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, “il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti”;

- per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 36/2022, “il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti”, con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 36/2022:

- il credito d'imposta ZES spetta anche per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 36, ossia dal 1° maggio 2022;

- viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta era stato esteso esclusivamente all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, si applica agli immobili nuovi come previsto dal comma 98 dell’art. 1 della legge n.  208 del 2015.

Conseguentemente, come chiarito dalla Circolare n 36/E/2016, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Secondo l’Agenzia, il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES e nel caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.

In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale, chiarisce l'Aagenzia, spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento. In caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

In sostanza, il requisito della novità, in quanto compatibile con le previsioni del credito d'imposta ZES (art. 5 D.L. n. 91/2017) e dei suoi ulteriori requisiti, deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito.

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