 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Definizione agevolata avvisi bonari: chiarimenti sui presupposti per usufruire dell’istituto

News

Dichiarazioni e modulistica
torna alle news

Definizione agevolata avvisi bonari: chiarimenti sui presupposti per usufruire dell’istituto

venerdì, 28 aprile 2023

Con la risposta ad interpello 307/2023 del 27.4.2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

In primo luogo, chiarisce che non spetta alcun beneficio al contribuente la cui comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. 

Allo stesso tempo l’Agenzia delle Entrate non riconosce i presupposti per la definizione agevolata, nei casi in cui alla data del 1° gennaio 2023 il contribuente non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione modello 770/2018, relativa all’anno 2017.

Con il caso prospettato l’istante chiedeva se fosse possibile usufruire della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 153 a 159, della L. 197/2022, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%. In particolare, l’istante chiariva che aveva presentato istanza di autotutela e pertanto il termine per il pagamento con sanzioni ridotte avrebbe dovuto decorrere dal giorno in cui era stata comunicata la rideterminazione delle somme. Termine successivo al 1° gennaio 2023.

L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello chiarisce che:

• che la definizione degli avvisi bonari è circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

• e che il comma 155, invece, estende la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato alle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'art. 3­bis, D. Lgs. n. 462/1997.

Nel caso di specie pertanto non sarebbe applicabile la definizione agevolata in quanto l’anno è il 2017 e il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati