Con la risposta a interpello 21 aprile 2023, n. 300, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla “qualificazione” di operazione a distanza, ai sensi del D.M. Italia – San Marino 21 giugno 2012.
La fattispecie
Nell’articolato caso in esame, una società fiscalmente residente a San Marino, intende avviare un’attività di produzione e di vendita di vari prodotti casalinghi, di bellezza, di benessere e per il tempo libero, sia nei confronti di privati sia nei confronti di operatori economici. Intende anche cedere parte dei beni ad acquirenti residenti in Italia che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, per un ammontare annuale ipotizzato superiore a 28.000 euro.
La promozione di detti beni avverrà tramite il modello di business, denominato affiliate marketing, caratterizzato dal seguente modus operandi:
- su una piattaforma esclusivamente B2B (marketplace) un soggetto terzo (agente) inserisce i prodotti del fornitore;
- gli affiliati all’agente (publisher) ossia coloro che intendono promuovere i prodotti sul proprio sito internet, blog o newsletter accedono alla piattaforma dell’agente, scelgono i singoli prodotti e conoscono l’ammontare delle commissioni che il fornitore riconoscerà loro per ogni contatto da parte dei clienti finali;
- selezionato il prodotto, il publisher riceve dall’agente un link di tracciamento (tracking link della piattaforma) che il publisher inserisce nel proprio sito/blog/newsletter per il reindirizzamento alla landing page su un sito gestito dall’agente con la promozione del prodotto. Su tale sito, il cliente finale compilerà un modulo per l’adesione all’offerta commerciale indicando i propri dati personali (lead), che diventano di proprietà dell’agente;
- raccolti i dati del cliente, l’agente inoltra la lead a un call center, incaricato dalla stessa agenzia, affinché contatti telefonicamente il cliente finale per formalizzare l’offerta commerciale, avere conferma della volontà di acquistare il prodotto e finalizzare il contratto.
Sulle modalità di consegna dei prodotti, la società espone che il cliente finale in sede di compilazione della lead sul marketplace dell’agente e successivamente al telefono con il call center da quest’ultimo incaricato viene informato delle seguenti modalità alternative:
- ritirare direttamente il prodotto presso il fornitore nella sua sede a San Marino, inviando un corriere di propria fiducia presso il fornitore,
- oppure avvalersi di un servizio di raccolta e recapito fornito da un’altra società fiscalmente residente nel territorio della Repubblica di San Marino.
In quest’ultimo caso, il call center incaricato dall’agente inoltra il contatto ad altro operatore di call center per raccogliere, nel corso di una telefonata, l’autorizzazione al ritiro dei prodotti presso la sede del fornitore. Una volta conclusa la vendita e scelta la modalità di ritiro del prodotto, l’agente invia al fornitore l’elenco dei prodotti venduti con la specificazione delle modalità di ritiro ed è in tale momento che l’istante ha contezza, per la prima volta, dell’avvenuta cessione del prodotto e conosce a chi dovrà consegnare il bene venduto.
L'istante chiede se tale modalità di compravendita possa essere ritenuta una “vendita a distanza”.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta, l’Agenzia Entrate premette che gli artt. 13 e 15 del decreto MEF Italia – San Marino 21 giugno 2021 disciplinano, rispettivamente, la territorialità dell'IVA delle cessioni nei confronti di privati e le “vendite a distanza”, ossia le cessioni a privati di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi) spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.
In particolare, l'art. 15, comma 1, dispone che sono cessioni a distanza le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Pertanto, sulla scorta delle clausole contrattuali dichiarate, in base alle quali l'istante non interverrebbe in alcun modo nel trasporto o spedizione dei beni, l’Agenzia ritiene che le transazioni dallo stesso descritte siano disciplinate dall'art. 13 e non dall'art. 15 del decreto MEF. Infatti, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest'ultimo agisca indirettamente), l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell'art. 15, ricadendo quindi nell’ambito di applicazione dell'art. 13, comma 2, stesso decreto, che disciplina le cessioni nei confronti di privati”, con conseguente assoggettamento a IVA nella Repubblica di San Marino (così anche la risposta n. 498/2022).