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Professionisti. Approvata la legge sull'equo compenso

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Professionisti. Approvata la legge sull'equo compenso

giovedì, 13 aprile 2023

Approvato in via definitiva l’equo compenso per i professionisti. Gli ordini professionali potranno sanzionare chi non si adegua.

Il disegno di legge sull’equo compenso per i professionisti è stato approvato ieri, 12 aprile 2023, alla Camera. Si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo per l’entrata in vigore delle nuove regole sui compensi per i professionisti.


Obiettivo della nuova legge è quello di rafforzare la tutela dei professionisti nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.


Equo compenso. Cosa prevedono le nuove norme


Il testo si compone di 13 articoli e fornisce una chiara definizione sull’equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente.
Si specifica che per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.
L’equo compenso viene esteso sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali vengono oggi inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza.

L'articolo 2, definisce così l'ambito di intervento della legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

  • 
hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;

  • trovano fondamento in convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e
mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico
hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato 
ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.



La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni
tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui
clausole siano utilizzate dalle predette imprese; tali accordi si presumono
unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.

La nuova disciplina si applica altresì alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a. Sono espressamente escluse invece le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione ed è posto nel contempo a carico di questi ultimi l'obbligo di garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.


La norma regola la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4), così ad esempio sarà nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga allo stesso l'anticipazione di spese o ancora che attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.


La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che
consista nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del
contratto o nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto.


Con esclusivo riferimento alla professione forense, si stabilisce che, in caso di 
liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il
minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate 
siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore 
importo liquidato nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore.

Gli ordini professionali e i collegi potranno adottare specifiche disposizioni deontologiche finalizzate a sanzionare il professionista che non rispetti le disposizioni sull’equo compenso e quindi ponga tariffe ad esempio più basse rispetto alle tabelle previste; di contro le imprese committenti potranno adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6).
Il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale potrà acquistare l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7); viene inoltre regolata la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8).

E’ ammessa l’azione di classe proposta dalle rappresentanze professionali finalizzata a tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti.

Presso il Ministero della giustizia viene inoltre costituito l’Osservatorio nazionale sull'equo compenso a cui si assegna il compito di:

  • vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni;
  • di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso;
  • di presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.


L'osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere
 composto da:


  • un rappresentante designato dal Ministero del lavoro;

  • un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali;
due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni
professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013.


Ai membri dell'Osservatorio non spetterà alcun compenso, gettone, rimborso spese o
altro emolumento.

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