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Pignoramento presso terzi della pensione: nuovo limite di impignorabilità

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Pignoramento presso terzi della pensione: nuovo limite di impignorabilità

martedì, 11 aprile 2023

Con la circ. lnps n. 38 del 2023 si rende noto che, a decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento della l. 142/2022, c.d. decreto Aiuti bis, è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

Nuovo limite per il pignoramento delle pensioni

L’art. 21-bis del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, c.d.  decreto Aiuti bis, inserito, in sede di conversione, dalla l. 21 settembre 2022, n. 142 ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’art. 545 del c.p.c., prevedendo che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. Da ciò deriva che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”. Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.

Per quanto concerne i profili applicativi della nuova norma, l’Inps, con circolare n. 38 del 2023, ha previsto che le strutture provvederanno alla verifica degli importi accantonati, riferiti alle posizioni di propria competenza, in ottemperanza agli obblighi di custodia di cui all’articolo 546 del c.p.c., e al relativo eventuale ricalcolo qualora le trattenute cautelari non risultino operate in conformità al novellato importo soglia a fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022. A tali fini gli importi accantonati verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare:

a) gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 (antecedente all’entrata in vigore della novella in esame) rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute;

b) gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.

Nella circostanza in cui l’importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero.

Detti rimborsi, ove spettanti all’esito delle relative istruttorie, verranno effettuati d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati nel rispetto delle tempistiche imposte da ragioni di natura tecnico, procedurale e contabile.

 

 

 

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