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Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria

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Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria

giovedì, 06 aprile 2023

Con Messaggio 3 aprile 2023, n 1270, l’INPS ha reso noti i nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria, alla luce della Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali.

 

Il messaggio n. 612 del 2020

Nello specifico, con il Messaggio n. 1270/2023, l’INPS ha illustrati i nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo da applicare ai pensionati residenti in Bulgaria, già oggetto di precedente Messaggio n. 612/2020, in relazione a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 244/2023.

Ai fini dell’accoglimento delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati residenti in Bulgaria, con il Messaggio n.  612/2020 l’Istituto previdenziale, aaveva definito utili al buon esito delle stesse le certificazioni attestanti la qualità di residente fiscale, ai sensi della convenzione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria ratificata con legge n. 389/1990.

Tali indicazioni erano però riferite soltanto ai pensionati della Gestione privata, in quanto per la Gestione pubblica è stato sempre necessario il possesso della cittadinanza, così come previsto dalla disposizione di deroga di cui all’art. 17, paragrafo 2, della medesima legge n. 389/1990.

Il messaggio n. 1270 del 2023

Con la risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato  che la Convenzione Italia-Bulgaria si applica alle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Peraltro, con l'espressione “residente di uno Stato contraente” si designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del proprio domicilio e della propria residenza e, per quanto concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica di nazionalità bulgara.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, quindi, considerata residente in Bulgaria solo se in possesso della cittadinanza di tale Stato.

Ne deriva che devono intendersi superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano indicati nel Messaggio n. 612/2020.

Motivo per cui l’INPS procederà ad applicare la detassazione anche ai pensionati della Gestione privata che alleghino la certificazione attestante il possesso della cittadinanza bulgara; in caso contrario, i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione secondo la normativa italiana.

Nei casi d'incertezza sulla sussistenza o meno dei requisiti previsti per evitare le doppie imposizioni, l’Istituto previdenziale è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.

Per quanto riguarda le posizioni pensionistiche della Gestione privata detassate nel corrente anno di imposta, l’INPS procederà alla loro ricostituzione, ai fini dell’applicazione della tassazione italiana, con efficacia dal rateo di giugno 2023, e al contestuale recupero delle imposte sulle mensilità precedenti operato a partire dal mese di gennaio.

Sono esentate da tali operazioni di ricostituzione le seguenti posizioni:

- quelle per le quali sia stata già presentata la documentazione attestante il possesso della cittadinanza bulgara;

- quelle per le quali sarà prodotta documentazione integrativa che dimostri il possesso della cittadinanza bulgara a corredo dell’istanza originaria, da inviare alle Strutture territoriali INPS competenti entro il 30 aprile 2023. Le certificazioni pervenute dopo tale data determineranno il ripristino della detassazione dal primo rateo di pensione utile.

Per le annualità pregresse già oggetto di Certificazione Unica da parte dell’INPS, le posizioni detassate saranno gestite dall’Agenzia delle Entrate.

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