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Scuole materne non statali FISM: raggiunto l’accordo per il nuovo Contratto collettivo nazionale

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Scuole materne non statali FISM: raggiunto l’accordo per il nuovo Contratto collettivo nazionale

mercoledì, 08 marzo 2023

Il 1° marzo la FISM - Federazione Italiana scuole materne e le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS-Confsal dopo ripetuti e faticosi incontri hanno stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento normativo ed economico 2021/2023 per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

I settori interessati sono molteplici e vanno dai servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, enti del Terzo Settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, fino alle IPAB e le ex IPAB.

Il nuovo contratto decorre dal 01/01/2021 e scade il 31/12/2023.

Parte economica:

Incrementi retributivi art. 42: Sono state definite le nuove tabelle retributive con un incremento a regime previsto per il periodo 2022-2023, pari a 80,00 euro per il livello 6 (entro settembre 2023). 

Erogazione Una Tantum art. 47: A copertura dei periodi dall'0l/01/2019 al 31/12/2020 e dall'0l/01/2021 al 31/12/2021, al personale di tutti i livelli in forza all'0l/09/2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l'importo di euro 188,50. Tale importo verrà corrisposto per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione dell'orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Welfare art. 45: Per gli anni 2022 e 2023 i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Tali valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituti. Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto.

Salario di anzianità art. 46: Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di "salario di anzianità", un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell'art. 46 del CCNL 2016-2018

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