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Esterovestizione - Non è sufficiente il trasferimento in Italia della residenza dell’amministratore

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Esterovestizione - Non è sufficiente il trasferimento in Italia della residenza dell’amministratore

lunedì, 30 gennaio 2023

Importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164 del 26 gennaio 2023 in cui ha chiarito l’applicabilità della presunzione relativa della residenza fiscale in Italia di società ed enti, c.d. esterovestizione.

 

Il quesito posto dal contribuente riguardava il caso di un soggetto residente all’estero che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia Il contribuente chiariva altresì di essere socio e amministratore di una società con sede nel medesimo stato di appartenenza del socio. Evidenziava altresì che insieme all'Istante la società era amministrata anche da un altro soggetto che era anche socio della stessa.

Veniva altresì chiarito che la società opera nel settore della vendita di prodotti merceologici via internet, possiede beni materiali e immateriali e si avvale della collaborazione di due lavoratori dipendenti.

Il quesito proposto dall’contribuente istante era comprendere se il trasferimento della propria residenza in Italia avesse comportato o meno l’attrazione della società estera nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'articolo 73, comma 5 bis, del TUIR.

Ricordiamo che l'art. 73, comma 5­bis, del TUIR stabilisce che, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

La norma, che ha quale fine quello di contrastare il fenomeno delle esterovestizioni, ha ad oggetto le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia, ossia partecipazioni nei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta la quesito in questione, richiamando proprio la disciplina prevista dall’art. 73, comma 5­bis, del TUIR ed in considerazione della circostanza che la società estera non svolge la funzione di holding, ritiene corretta la soluzione interpretativa rappresentata dal contribuente istane confermando che nel caso in esame non trova applicazione la presunzione prevista dall'articolo 73, comma 5bis, del TUIR.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la norma, volta a contrastare il fenomeno delle esterovestizioni, ha ad oggetto le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia con la conseguenza che si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo.

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