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Smartworking per una società Cinese durante la permanenza in Italia. Dove dichiarare i redditi?

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Smartworking per una società Cinese durante la permanenza in Italia. Dove dichiarare i redditi?

martedì, 24 gennaio 2023

Con la Risposta ad Interpello n. 99 del 19 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposizione dei redditi da lavoro dipendente prodotti da un soggetto italiano residente all’estero in Cina.

Il caso

Il soggetto per svolgere la propria attività lavorativa si è trasferito in Cina e vista la sua permanenza ha ottenuto la cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente in Italia con la conseguente iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero). Tuttavia, nei primi mesi del 2020 è tornato in Italia per quello che doveva essere un breve soggiorno che, per via del contesto emergenziale e pandemico, si è trasformato in una permanenza prolungata. In questo periodo il soggetto ha continuato a lavorare per la società cinese in modalità smart working.

La permanenza in Italia si è prolungata per un periodo tale da superare 183 giorni, limite che stabilisce il confine entro il quale il soggetto debba essere assoggettato a tassazione in Italia. Per tale ragione, il  contribuente  si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per chiarire se i redditi di lavoro dipendente in esame debbano essere assoggettati ad imposizione in Italia o in Cina. 

Nel caso specifico, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che avendo superato i 183 giorni di permanenza  in  Italia  nell'anno  di  riferimento , le remunerazioni percepite dal contribuente si considerano imponibili in entrambi gli Stati. La conseguente doppia imposizione sarà risolta, ai sensi dell'articolo  23, paragrafo 3, della Convenzione tra Italia e Cina, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta  da parte della Cina, Stato di residenza del Contribuente.

L’Istante dovrà riportare  nella  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare  in  Italia  i  redditi  di  lavoro  dipendente  percepiti nell'anno di riferimento e determinati in base alle disposizioni contenute negli  articoli 24 e 51, commi da 1 a 8, del TUIR.

Solo nel caso in cui si verifichi un conflitto tra le normative interne di Italia e Cina con riferimento alla residenza del contribuente,  assumeranno rilievo le tie breaker rules (articolo 4, del trattato con la Cina).

Quest’ultime regole – sul piano del diritto convenzionale - fanno prevalere:

- il criterio dell'abitazione permanente

 cui seguono,  in ordine gerarchico:

- il centro degli interessi vitali

- il soggiorno abituale

- la nazionalità.

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