L'art. 1 comma 65 della Legge di Bilancio ha previsto che "le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%", anzichè del già previsto 3%.
A quali fabbricati si applica tale disposizione?
La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attivita' svolta nei seguenti settori (Codici ATECO):
- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati)
Per le imprese indicate nei sopracitati settori con un patrimonio immobiliare costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa viene previsto che si possano avvalere anch'essi della percentuale di ammortamento annuo pari al 6% per i fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei suddetti settori.
Per l'attuazione bisognerà però attendere la pubblicazione di un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che sarà pubblicato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di Bilancio.