E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2023, n. 4 il Decreto del Ministero della Giustizia con cui, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 353 comma 1 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa), viene istituito l’Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa.
Il successivo articolo 355 del Codice della crisi d’impresa stabilisce che entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia debba presentare al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del Codice della crisi d’impresa, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio.
L’odierno decreto del Ministero della giustizia definisce quindi la composizione e le funzioni dell’Osservatorio, demandando la sua formazione ad un successivo decreto che lo stesso ministero dovrà emanare entro il prossimo 5 febbraio.
Da chi è composto l’Osservatorio permanente
L'Osservatorio permanente sarà presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato e sarà composto da:
- due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d'impresa, anch'essi designati dal Capo di Gabinetto;
- un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa;
- un membro designato dalla Banca d'Italia;
- tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
- un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;
- un membro designato da confartigianato-imprese;
- un membro designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.
I capi dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale, i capi dei Dipartimenti del Ministero e il direttore dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR parteciperanno, direttamente o attraverso loro delegati, ai lavori dell'Osservatorio.
I componenti dell'Osservatorio permanente dureranno in carica cinque anni e potranno essere confermati per un secondo quinquennio.
I componenti dell'Osservatorio permanente non potranno farsi rappresentare, dovranno essere dunque presenti personalmente alle sedute.
Ai componenti dell'Osservatorio non verranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti di alcun tipo.
Funzioni e compiti dell’Osservatorio permanente
L'Osservatorio permanente si occupa di verificare l'efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l'esito e, nei casi di prosecuzione dell'attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l'Osservatorio verifica l'esito della fase esecutiva e quindi monitora l'adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l'apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'Osservatorio riceve i dati relativi alla composizione negoziata della crisi di impresa di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi di impresa e alle segnalazioni ed ai piani di rateizzazione di cui agli articoli 25-novies e 25-undecies del codice nonche' i quadri informativi relativi agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi previsti dal medesimo Codice.
I dati e le informazioni suddette sono forniti, per quanto di rispettiva competenza, dal Tavolo tecnico istituito con la convenzione sottoscritta tra il Ministero e Unioncamere il 21 e 22 giugno 2022, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati.
Ogni due anni l'Osservatorio deve relazionare
Dopo aver elaborato i dati, l'Osservatorio redige, ogni due anni dalla data della sua costituzione, una sintetica relazione sull'efficienza delle misure e degli strumenti monitorati contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente.
La relazione prende in considerazione la situazione economica generale e contiene una comparazione dei dati relativi all'ultimo quinquennio, laddove disponibili.
Il monitoraggio è inviato al Consiglio superiore della magistratura per le eventuali valutazioni di competenza.
Ai fini della redazione della relazione, l'Osservatorio potrà anche:
- acquisire dati, contributi, relazioni e materiali di esperti nella materia della crisi d'impresa o in materie connesse e affini;
- raccogliere proposte ed indicazioni da soggetti esterni sottoponendo, a tal fine, all'Ufficio di Gabinetto l'esigenza di procedere a specifiche audizioni.
I dati elaborati e le relazioni redatte verranno trasmessi al Ministro della giustizia, per la prima volta, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla predetta data.