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Istituito l'Osservatorio permanente sull'efficienza del Codice della Crisi d'impresa. Decreto in Gazzetta con funzioni e composizione

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Istituito l'Osservatorio permanente sull'efficienza del Codice della Crisi d'impresa. Decreto in Gazzetta con funzioni e composizione

lunedì, 09 gennaio 2023

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2023, n. 4 il Decreto del Ministero della Giustizia con cui, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 353 comma 1 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa), viene istituito l’Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa.


Il successivo articolo 355 del Codice della crisi d’impresa stabilisce che entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il  Ministro  della  giustizia  debba presentare  al  Parlamento  una relazione dettagliata sull'applicazione del Codice della crisi d’impresa,  tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio.


L’odierno decreto del Ministero della giustizia definisce quindi la composizione e le funzioni dell’Osservatorio, demandando la sua formazione ad un successivo decreto che lo stesso ministero dovrà emanare entro il prossimo 5 febbraio.


Da chi è composto l’Osservatorio permanente

L'Osservatorio permanente sarà presieduto dal Capo di Gabinetto  o da un suo delegato e sarà composto da:

  • due esperti scelti  fra  docenti  universitari  di  chiara  ed acclarata competenza nella materia della  crisi  d'impresa  designati dal Capo di Gabinetto;
  • due  magistrati  in  possesso   di   elevata   competenza   e specializzazione  nella  materia  della  crisi  d'impresa,  anch'essi designati dal Capo di Gabinetto;
  • un membro individuato dal Ministero delle imprese e  del  made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella  materia della crisi d'impresa;
  • un membro designato dalla Banca d'Italia;
  • tre rappresentanti designati dagli  ordini  professionali,  di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato  dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed  esperti  contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
  • un   membro   designato   dalla   Confederazione    generale dell'industria italiana;
  • un membro designato da confartigianato-imprese;
  • un   membro   designato   dalla   Confederazione    generale dell'agricoltura italiana.

I capi dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale, i capi dei Dipartimenti del Ministero e il  direttore  dell'Unità  di missione per l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  parteciperanno, direttamente o attraverso loro delegati, ai lavori dell'Osservatorio.


I componenti dell'Osservatorio permanente dureranno in carica cinque anni  e  potranno essere  confermati  per  un secondo quinquennio.


I componenti dell'Osservatorio permanente  non potranno farsi rappresentare, dovranno essere dunque presenti personalmente alle sedute.

Ai componenti dell'Osservatorio non verranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  o  altri  emolumenti di alcun tipo.


Funzioni e compiti dell’Osservatorio permanente


L'Osservatorio permanente si occupa di verificare l'efficienza delle  misure  e degli strumenti per la gestione  della  crisi  d'impresa  previsti  e disciplinati dal codice della  crisi  d'impresa  di  cui  al  decreto legislativo  n.   14   del   2019,   giudiziali   e   stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata,  l'esito  e,  nei  casi  di prosecuzione   dell'attività,   il    mantenimento    dei    livelli occupazionali.   


Rispetto   alle   procedure   di   ristrutturazione, l'Osservatorio  verifica  l'esito  della  fase  esecutiva  e   quindi monitora l'adempimento o meno agli obblighi assunti con il  piano  di ristrutturazione o l'apertura, nei confronti della medesima  impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.


Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'Osservatorio riceve i dati relativi alla composizione negoziata della crisi di  impresa  di  cui agli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi di impresa e  alle segnalazioni ed ai  piani  di  rateizzazione  di  cui  agli  articoli 25-novies e 25-undecies  del  codice  nonche'  i  quadri  informativi relativi  agli  strumenti  giudiziali  di  regolazione  della   crisi previsti dal medesimo Codice.


I dati e  le  informazioni  suddette sono forniti, per quanto di rispettiva competenza,  dal Tavolo tecnico istituito  con  la  convenzione  sottoscritta  tra  il Ministero e Unioncamere il 21  e  22  giugno  2022,  dalla  Direzione generale di statistica e  analisi  organizzativa  e  dalla  Direzione generale per i servizi informativi automatizzati.


Ogni due anni l'Osservatorio deve relazionare


Dopo aver elaborato i dati, l'Osservatorio redige, ogni due anni dalla data della sua costituzione, una  sintetica  relazione sull'efficienza delle misure e degli strumenti monitorati contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente.

La  relazione prende in considerazione la  situazione  economica generale e contiene una  comparazione  dei  dati  relativi  all'ultimo quinquennio, laddove disponibili.

Il monitoraggio è inviato  al Consiglio superiore della magistratura per le  eventuali  valutazioni di competenza.

Ai fini della redazione della relazione, l'Osservatorio potrà anche:

  1. acquisire dati, contributi, relazioni e materiali  di  esperti nella materia della crisi d'impresa o in materie connesse e affini;
  2. raccogliere  proposte  ed  indicazioni  da  soggetti  esterni sottoponendo, a tal fine,  all'Ufficio  di  Gabinetto  l'esigenza  di procedere a specifiche audizioni.

I dati elaborati e le relazioni redatte verranno trasmessi al Ministro della giustizia,  per la prima volta, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente,  ogni  tre anni a decorrere dalla predetta data.
 




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