 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
News
Contabilità semplificata: nuovi limiti di ricavi dal 2023

News

Disposizioni in genere
torna alle news

Contabilità semplificata: nuovi limiti di ricavi dal 2023

lunedì, 09 gennaio 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (S.O. n. 43) ha introdotto una modifica sui limiti di fatturato che le imprese devono rispettare ai fini dell’opzione del regime di contabilità semplificata. 

Nello specifico, l’art. 1, comma 276 della Legge di Bilancio 2023 modifica quanto previsto dall’art. 18, c.1, del D.P.R. 600/1973 in materia di contabilità semplificata per le imprese minori. 

Alla luce della modifica introdotta, possono accedere al regime di contabilità semplificata le imprese minori che nell’anno non superino l’ammontare di ricavi di:

  • 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi
  • 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività

I limiti sono stati innalzati, come si osserva nella tabella sottostante

Si ricorda che la contabilità semplificata rappresenta un regime contabile opzionale che consente di beneficiare di agevolazioni nella tenuta dei registri contabili. 

Sono ammesse a tale opzione e della contabilità semplificata: imprese minori, persone fisiche, imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali. 

Le imprese o le persone fisiche che rientrano nel range previsto dei ricavi – sulla base dell’attività svolta – possono esercitare l’opzione per la contabilità semplificata in sede di prima dichiarazione annuale Iva.  In caso di mancata indicazione dell’opzione viene adottato il regime di contabilità ordinaria.

Ai sensi dell’art 18, comma 2, D.P.R. 600/1973, le registrazioni contabili devono avvenire annotando in un apposito registro in ordine cronologico:

- i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso:

  • importo
  • generalità e indirizzo di residenza di chi effettua il pagamento
  • estremi della fattura o altro documento emesso

- le spese sostenute nell’esercizio, avendo cura di indicare:

  • generalità e indirizzo di residenza di chi effettua il pagamento
  • estremi della fattura o altro documento emesso

L’obbligo di adottare i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti viene meno nel caso in cui le informazioni relative vengano trascritte sui Registri IVA, ai sensi del comma 4, del citato articolo 18.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati