Da gennaio 2023 ai dipendenti delle aziende conciarie, nelle quali non sono stati stipulati contratti collettivi contenenti elementi economici, è riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva.
L’art. 12 del Ccnl 21 gennaio 2021, applicabile a tutti gli addetti a fasi di lavorazione conciaria interne, stabilisce che, ai fini dell'effettiva diffusione della contrattazione aziendale ai dipendenti di aziende nelle quali non sono stati stipulati contratti collettivi, contenenti elementi economici, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva". Tale importo è pari a 8,00 euro mensili a decorrere dal 1º gennaio 2023. Tale importo viene assorbito solo da eventuali importi economici derivanti da accordi collettivi territoriali ove non diversamente stabiliti.
Nel settore in esame, la contrattazione di secondo livello viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato, alle aziende e alle Associazioni imprenditoriali territoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e/o OO.SS. territoriali dei lavoratori, le quali siano tutte aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Può essere di natura aziendale o territoriale. Ove non diversamente stabilito, i contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali), se sono stipulati dalle parti, maggiormente rappresentative in sede locale, si applicano, finché sono in vigore, alle aziende che adottano il presente CCNL e che operano all'interno dello spazio di competenza del contratto di secondo livello (territoriale o aziendale). Salvo diverso accordo delle parti, la contrattazione collettiva aziendale prevale su quella territoriale per le medesime tematiche.
L'accordo di secondo livello ha durata triennale, salvo che le parti ne concordino diversa durata.
La contrattazione potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione, non è comunque possibile procedere in pejus a quanto già disciplinato dal presente CCNL.
Le parti convengono che la contrattazione aziendale/territoriale è una pratica utile a perseguire il miglioramento degli indicatori di competitività aziendale: produttività, efficienza, qualità, redditività dell'impresa, responsabilità sociale d'impresa, ambientale e welfare, e contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro e la redistribuzione dei benefici ottenuti. Le erogazioni economiche derivanti dai risultati della contrattazione aziendale/territoriale avranno caratteristiche proprie e distinte dagli altri elementi della retribuzione e il premio avrà i requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa vigente. Le parti convengono sull'impegno comune a promuovere la qualità del lavoro, a favorire la flessibilità produttiva e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Al fine di instaurare un corretto confronto fra parti sociali ed acquisire elementi di conoscenza comune necessari per definire gli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le RSU e/o le OO.SS. territoriali invieranno formale richiesta all'Azienda e/o all'Associazione Datoriale Territoriale, che dovranno darne riscontro entro 30 giorni dalla data di richiesta.
In caso di mancata risposta sarà cura delle parti inviare comunicazione alla commissione nazionale che potrà indirizzare iniziative finalizzate a promuovere un sistema di relazioni industriali diffuso e volto a migliorare la competitività delle aziende e le condizioni dei lavoratori.
Fase negoziale
Al termine della preventiva procedura di consultazione e verifica, di cui al punto precedente, si avvia la fase negoziale che dovrà caratterizzarsi per la condizione di normalità nella conduzione della trattativa, il che implica l'esclusione di qualsiasi iniziativa unilaterale, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo nei due mesi successivi la presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo in caso rinnovo.
L'ipotesi di piattaforma sarà presentata congiuntamente dalle RSU e le OO.SS. territoriali stipulanti il CCNL all'Azienda e contestualmente all'Associazione Imprenditoriale a cui essa è iscritta o ha conferito mandato.
In caso di rinnovo, la presentazione della piattaforma deve avvenire almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo di secondo livello.
L'Azienda che ha ricevuto l'ipotesi dovrà darne riscontro entro 20 giorni decorrenti la data di presentazione. Qualora siano trascorsi 5 mesi dalla presentazione della piattaforma e non si sia addivenuti ad un accordo, le parti possono interessare le rispettive Organizzazioni di Rappresentanza delle Imprese e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL per favorire una mediazione e il buon esito del negoziato.