Con la risposta a interpello 9 novembre 2022, n. 556, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997 per i soggetti residenti all'estero.
L’interpello
Nel caso di specie, una società di cartolarizzazione di diritto irlandese, in base a un accordo, ha delegato le attività di gestione del portafoglio di investimento, di amministrazione, nonché tutta una serie di attività ausiliari a un’altra compagine, costituita ai sensi della normativa del Jersey.
La società, dopo aver raccolto capitale da investitori istituzionali istituiti in paesi che garantiscono all'Italia un adeguato scambio di informazioni, ha investito nel mercato italiano, attraverso la sottoscrizione di titoli emessi da una società di cartolarizzazione italiana. Successivamente, ha stipulato, con una società di gestione del risparmio (SGR), un accordo, con cui quest’ultima ha acquistato, per conto di un fondo dalla stessa gestito, il 100% dei titoli, facendo realizzare all’interpellante una plusvalenza.
Ciò posto, l'istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare alla plusvalenza realizzata e, in particolare, se possa usufruire del regime di esenzione di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs n. 461/1997.
Normativa
Si premette, in sintesi, che l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 prevede che non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 (ora 67) del TUIR, percepiti o sostenuti da soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996, in base al quale non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello, in merito ai soggetti residenti all'estero e al tema delle minusvalenze e delle plusvalenze, l'Agenzia delle Entrate precisa che sono stati ricompresi nel regime di esenzione anche i soggetti esteri privi di soggettività tributaria costituiti negli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni che svolgono l'attività di investitore istituzionale.
L'Agenzia ha ricordato che, sotto il profilo soggettivo, rientrano nel regime di esenzione dall'imposta sostituiva, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nella cosiddetta white list, ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.
Con riferimento alla nozione di "investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria", tale nozione identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.
Secondo normativa, si considerano tali gli investitori istituzionali che non sono assoggettati direttamente alle imposte sui redditi nello Stato in cui sono costituiti. Detta condizione di non assoggettabilità potrebbe essere determinata da varie circostanze, quali, ad es., esenzioni accordate dalla normativa interna, imposizione per trasparenza in capo ai partecipanti all'ente o all'organizzazione, esclusione da imposizione tributaria.
Secondo l'Agenzia rientrano nella definizione di "investitori istituzionali esteri", a titolo di esempio, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio, specificamente ricompresi tra gli investitori "qualificati".
Per quanto rappresentato, l’Agenzia ritiene che la società istante non appare riconducibile alla categoria degli "investitori istituzionali esteri" di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 239/1996.
Tuttavia, la società istante è soggetto passivo di imposta in Irlanda e, pertanto, rientra tra i soggetti di cui al primo periodo dell’art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996.
Conseguentemente, sussistendo tutti i presupposti di legge, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle Notes beneficerebbe del regime di esenzione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 per effetto del rinvio all’art. 6.