Dal 1° settembre 2022, per i lavoratori delle agenzie marittime raccomandatarie, decorrono i nuovi minimi retributivi.
Minimi retributivi
L’accordo di rinnovo 30 luglio 2021, con vigenza 1 gennaio -2021/ 31 dicembre 2023, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, e tutto il personale dipendente.
Le parti concordano, nell’accordo in esame, un aumento economico riferito al 4° livello da parametrare così composto:
- tabellare 90 € da erogarsi in 3 soluzioni di 30 € l'una alle seguenti date:
1) 30 € con decorrenza dal 1° settembre 2021,
2) 30 € con decorrenza dal 1° settembre 2022,
3) 30 € con decorrenza dal 1° settembre 2023.
Nello specifico, i minimi retributivi decorrenti dal 1° settembre 2022 sono i seguenti:
Livelli |
Minimo |
7 |
2.219,33 |
6 |
2.119,93 |
5 |
2.061,85 |
4 |
1.947,70 |
3 |
1.718,38 |
2 |
1.646,52 |
1 |
1.431,98 |
Inoltre, va ricordato che la retribuzione globale del lavoratore è composta dai seguenti elementi:
1) paga conglobata;
2) eventuali scatti di anzianità maturati;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) indennità di mensa, nelle località dove esiste;
5) altre indennità eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
Sono esclusi dalla retribuzione l'indennità di cassa e maneggio denaro, il rimborso delle spese ed ogni altro emolumento avente carattere di indennizzo.
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese a mezzo di busta paga compilata a norma di Legge. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, al dipendente dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.