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Decreto Trasparenza. Crescono gli obblighi informativi per i datori di lavoro

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Decreto Trasparenza. Crescono gli obblighi informativi per i datori di lavoro

lunedì, 22 agosto 2022

E’ entrato in vigore lo scorso 13 Agosto 2022, il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, anche detto Decreto Trasparenza, con cui il Governo ha dato attuazione alla direttiva europea 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.
L’anzidetto decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro in occasione dell’assunzione dei suoi dipendenti.


A quali contratti si applicano i nuovi obblighi informativi del Decreto Trasparenza


Il Decreto Trasparenza regola propriamente il diritto all'informazione del lavoratore sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la  relativa  tutela  e  si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, compreso il contratto di prestazione occasionale, fatta eccezione per:

  1. i rapporti di lavoro autonomo, purchè non integranti  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; 
  2. i rapporti di lavoro caratterizzati  da  un  tempo  di  lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;
  3. i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  4. i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del  datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  terzo grado, che siano con lui conviventi;
  5. i  rapporti   di   lavoro   del   personale   dipendente   di amministrazioni  pubbliche  in  servizio  all'estero,   limitatamente all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  152,  come modificato dal presente decreto;
  6. i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo  3  del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  relativamente  alle disposizioni di cui al Capo III del presente decreto.


Quali informazioni fornire al lavoratore in base al Decreto Trasparenza


Le informazioni da rendere al lavoratore sono riportate in elenco all’articolo 4 del Decreto.
Oltre alle classiche informazioni da fornire al lavoratore, aventi ad oggetto l’identità del datore di lavoro, le caratteristiche del rapporto di lavoro, la retribuzione, orario, luogo di lavoro, variabilità, inquadramento, ecc, l’articolo si sofferma sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nelle modalità di esecuzione della prestazione, imponendo al datore di lavoro (intendendosi compreso anche il committente) di fornire una serie di ulteriori indicazioni, qualora appunto l’esecuzione del lavoro preveda l’impiego di tali sistemi.


In  tal caso, dunque, il lavoratore deve essere altresì informato sulle caratteristiche della prestazione, sulla gestione o cessazione del rapporto di lavoro, sull’assegnazione di  compiti  o   mansioni   nonchè   devono essere fornite indicazioni   incidenti   in merito alla sorveglianza, alla valutazione, alle prestazioni  e  all'adempimento  delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Inoltre, il datore  di  lavoro  o  il  committente  sono  tenuti  a  fornire  al lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa,  anche  ulteriori informazioni riferite a:

  • gli aspetti  del  rapporto  di  lavoro  sui  quali  incide l'utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
  • gli scopi e le finalità dei suddetti sistemi;
  • la logica ed il funzionamento;
  • le categorie di dati e i parametri  principali  utilizzati per programmare o addestrare i sistemi,  inclusi  i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
  • le  misure  di  controllo  adottate  per   le   decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
  • il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare  tali parametri, nonche' gli impatti  potenzialmente  discriminatori  delle metriche stesse.

L’obbligo di informazione in capo al datore di lavoro e al committente deve essere assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto  dell'instaurazione  del rapporto di lavoro e  prima  dell'inizio  dell'attivita'  lavorativa, alternativamente:

  1. del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
       
  2. della  copia  della  comunicazione  di  instaurazione  del rapporto di lavoro di cui all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608.

Se le  informazioni  da fornire  non sono contenute nei documenti di cui innanzi,  il datore di lavoro e il committente devono in ogni caso renderle per iscritto al lavoratore  entro  i  sette  giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa.  

Qualora il rapporto  di  lavoro  dovesse estinguersi prima  della scadenza del termine di un mese  dalla  data  dell'instaurazione,  al lavoratore deve essere consegnata, al momento  della  cessazione  del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni da rendere, nel caso in cui tale obbligo non sia stato già adempiuto.


Il  decreto pone in capo al lavoratore,  direttamente  o  per  il   tramite   delle rappresentanze sindacali aziendali  o  territoriali,  il  diritto  di accedere ai dati e di richiedere ulteriori  informazioni  concernenti gli obblighi informativi del datore di lavoro, il quale è tenuto a  trasmettere  i  dati  richiesti  e  rispondere  per iscritto entro trenta giorni.


Cosa devono fare il datore di lavoro e il committente con l’entrata in vigore dei nuovi obblighi informativi previsti dal Decreto Trasparenza?


L’introduzione dei nuovi obblighi informativi riferiti in particolare all’impiego nella prestazione lavorativa di strumenti decisionali o di monitoraggio, impone al datore di lavoro o al committente di intervenire integrando l'informativa con le istruzioni per  il  lavoratore  in  merito  alla sicurezza dei dati e di  aggiornare il  registro  dei  trattamenti riguardanti le attività compiute da tali sistemi o per il loro tramite, incluse le  attività  di sorveglianza e monitoraggio.


Il decreto impone espressamente al datore  di lavoro o al  committente l’obbligo di effettuare anche un'analisi  dei  rischi  e  una valutazione  d'impatto  degli  stessi   trattamenti,   procedendo   a consultazione preventiva del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali ove sussistano i presupposti di  cui  all'articolo  36  del Regolamento n. 679/2016.
      

Ogni modifica che comporti  variazioni  delle  condizioni  di svolgimento del lavoro vanno messe a disposizione del lavoratore almeno 24 ore prima.

Il datore di lavoro o il committente  devono comunicare tutte le informazioni e i dati ai  lavoratori   in   modo   trasparente,   in   formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.  


La comunicazione  delle  medesime  informazioni  e  dati   deve   essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero  alla rappresentanza  sindacale  unitaria  e,  in  assenza  delle  predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle  associazioni  sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  piano   nazionale.   Infine, l’accesso ai dati e alle informazioni può essere richiesto anche dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  dall'Ispettorato nazionale  del  lavoro.

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