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Retribuzione di risultato - tassazione ordinaria

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Retribuzione di risultato - tassazione ordinaria

lunedì, 11 aprile 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6 aprile 2022, n. 173, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione a cui devono essere assoggettati i premi incentivanti corrisposti ai dirigenti nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi.

 

L’interpello

Nel caso esaminato, la società datrice ha stipulato un accordo sindacale con cui sono stati individuati criteri e modalità per la liquidazione al proprio personale dirigente delle somme da corrispondersi a titolo incentivante (MBO). Il verbale ha chiarito che l'erogazione dell'incentivo avviene nell'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.

In particolare, il verbale ha specificato che:

1. "per quanto concerne gli obiettivi MBO che verranno assegnati a decorrere dall'anno corrente (erogazione dal 2022), le parti concordano di individuare le percentuali della retribuzione annua lorda (da calcolarsi con riferimento al mese di assegnazione - retribuzione mensile lorda proiettata per 12 mensilità più tredicesima e indennità operativa) da applicarsi in funzione del raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati per il riconoscimento del premio annuo MBO", secondo determinati criteri esposti nel suddetto verbale;

2. "il premio MBO viene erogato entro l'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno".

Soluzione delle Entrate

Rispondendo alla società istante che chiedeva in che modo vanno tassate le somme da erogare al proprio personale dirigente a titolo di MBO successivamente alla sottoscrizione del citato verbale di accordo sindacale, in particolare se assoggettarle a tassazione ordinaria o separata, l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che l’accordo prevede che il premio venga erogato entro l'anno successivo di assegnazione degli obiettivi (tra aprile e giugno), ritiene che tale pagamento non può qualificarsi come "emolumento arretrato".

Sull’argomento, l’Amministrazione finanziaria, con svariati documenti di prassi (v. Circolari n. 23/1997 e n. 55/2001; Risoluzione n. 43/2004), ha già chiarito che assumono rilevanza ai fini dell’applicazione della tassazione separata le situazioni di “carattere giuridico” e quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”.

La tassazione separata è esclusa se la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. Per valutare se il ritardo possa essere considerato fisiologico, l’indagine:

- non deve essere eseguita qualora ricorra una delle cause giuridiche previste dall’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR;

- deve essere effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

Tuttavia, detta prassi trova applicazione per fattispecie dove l’erogazione degli emolumenti al personale avvenga in “ritardo” successivamente all’anno di riferimento.

Nel caso di specie, considerato che l’accordo sindacale prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, il pagamento non può qualificarsi come “emolumento arretrato” e pertanto, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nell’erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, l’Agenzia  ritiene che debba applicarsi la tassazione ordinaria, secondo la progressività delle aliquote IRPEF indicata nell’art. 11 del TUIR (la tassazione separata avrebbe comportato invece  l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore a quello in cui è avvenuta la percezione delle somme, ex art. 21 comma 1, TUIR).

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