Il ccnl 26 novembre 2020, che riguarda i lavoratori degli Studi professionali (Confsal-Fisapi) prevede, per il mese di aprile, i nuovi minimi retributivi.
Minimi retributivi
Il Ccnl 26 novembre 2020 si applica ai rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, sotto qualunque forma anche di natura societaria, cooperativistica e/o di studio associato, nonché i rapporti di lavoro fra i lavoratori e gli altri datori di lavoro che svolgono la propria attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo (cd. Professione non organizzate ex art. 1 L. n. 4/2013).
Il presente CCNL trova applicazione per tutto il settore libero - professionale e, quindi, si applica a tutti i dipendenti e addetti occupati e/o impiegati negli studi e nelle attività intellettuali così come precisati nei comparti di appartenenza di cui al comma successivo.
Il presente CCNL si applica a tutte le attività professionali, come sopra indicate, appartenenti ai seguenti "comparti professionali":
A) Comparto professionale giuridico.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:
avvocati, notai, consulenti legali altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella già menzionata elencazione;
B) Comparto professionale economico - amministrativo.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo: consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali, altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella già menzionata elencazione;
C) Comparto professionale tecnico.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:
ingegneri, geometri, architetti, geologi, periti industriali, agronomi e forestali, periti agrari, agrotecnici, altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella già menzionata elencazione;
D) Comparto professionale medico-sanitario e odontoiatrico.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:
medici, medici dentisti, medici specialisti, odontoiatri, medici veterinari psicologi, operatori sanitari, altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella già menzionata elencazione;
E) Comparto Altre Professioni intellettuali non organizzate previste e disciplinate dalla L. n. 4/13.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:
tributaristi, amministratori di condominio, pubblicisti, traduttori e interpreti e tutte le altre attività intellettuali, senza albo professionale, previste dall'elenco di cui al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il ccnl in oggetto prevede i nuovi minimi retributivi a decorrere da aprile 2022:
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Minimo all'01/04/2022 |
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Q |
€ 2.200,31 |
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I |
€ 1.974,84 |
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II |
€ 1.704,37 |
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IIIS |
€ 1.575,23 |
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III |
€ 1.561,37 |
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IVS |
€ 1.473,61 |
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IV |
€ 1.459,86 |
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V |
€ 1.359,07 |
Nel ccnl in esame, è previsto che, da mese di aprile 2022, decorrono i nuovi minimi retributivi:
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Livelli |
Minimo |
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Quadro |
2.199,00 |
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1 Livello |
2.074,00 |
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2 Livello |
1.947,00 |
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3 Livello |
1.824,00 |
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4 Livello |
1.735,00 |
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5 Livello S |
1.695,50 |
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5 Livello |
1.657,50 |
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6 Livello S |
1.610,00 |
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6 Livello |
1.574,50 |
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7 Livello |
1.252,00 |
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Viaggiatore 1 |
1.875,00 |
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Viaggiatore 2 |
1.769,00 |