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Studi professionali (Confsal-Fisapi) e minimi retributivi

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Studi professionali (Confsal-Fisapi) e minimi retributivi

mercoledì, 06 aprile 2022

Il ccnl 26 novembre 2020, che riguarda i lavoratori degli Studi professionali (Confsal-Fisapi) prevede, per il mese di aprile, i nuovi minimi retributivi.

 

Minimi retributivi

Il Ccnl 26 novembre 2020 si applica ai rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, sotto qualunque forma anche di natura societaria, cooperativistica e/o di studio associato, nonché i rapporti di lavoro fra i lavoratori e gli altri datori di lavoro che svolgono la propria attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo (cd. Professione non organizzate ex art. 1 L. n. 4/2013).

Il presente CCNL trova applicazione per tutto il settore libero - professionale e, quindi, si applica a tutti i dipendenti e addetti occupati e/o impiegati negli studi e nelle attività intellettuali così come precisati nei comparti di appartenenza di cui al comma successivo.

Il presente CCNL si applica a tutte le attività professionali, come sopra indicate, appartenenti ai seguenti "comparti professionali":

A) Comparto professionale giuridico.

Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:

avvocati, notai, consulenti legali altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella già menzionata elencazione;

B) Comparto professionale economico - amministrativo.

Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo: consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali, altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella già menzionata elencazione;

C) Comparto professionale tecnico.

Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:

ingegneri, geometri, architetti, geologi, periti industriali, agronomi e forestali, periti agrari, agrotecnici, altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella già menzionata elencazione;

D) Comparto professionale medico-sanitario e odontoiatrico.

Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:

medici, medici dentisti, medici specialisti, odontoiatri, medici veterinari psicologi, operatori sanitari, altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella già menzionata elencazione;

E) Comparto Altre Professioni intellettuali non organizzate previste e disciplinate dalla L. n. 4/13.

Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:

tributaristi, amministratori di condominio, pubblicisti, traduttori e interpreti e tutte le altre attività intellettuali, senza albo professionale, previste dall'elenco di cui al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il ccnl in oggetto prevede i nuovi minimi retributivi a decorrere da aprile 2022:

 

 

Minimo

all'01/04/2022

Q

€ 2.200,31

I

€ 1.974,84

II

€ 1.704,37

IIIS

€ 1.575,23

III

€ 1.561,37

IVS

€ 1.473,61

IV

€ 1.459,86

V

€ 1.359,07

Nel ccnl in esame, è previsto che, da mese di aprile 2022, decorrono i nuovi minimi retributivi:

 

Livelli

Minimo

Quadro

2.199,00

1 Livello

2.074,00

2 Livello

1.947,00

3 Livello

1.824,00

4 Livello

1.735,00

5 Livello S

1.695,50

5 Livello

1.657,50

6 Livello S

1.610,00

6 Livello

1.574,50

7 Livello

1.252,00

Viaggiatore 1

1.875,00

Viaggiatore 2

1.769,00

 

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